Gennaio 28, 2021

Va, inoltre, segnalato come nello statuto dell’Ordine Mauriziano fosse prevista la presenza di un rappresentante della Diocesi di Torino.Un bene mobile o immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprietà. E’ sacro in forza della destinazione e della dedizione. V’è necessità di una preventiva autorizzazione dell’ordinario diocesano.

Va, inoltre, segnalato come nello statuto dell’Ordine Mauriziano fosse prevista la presenza di un rappresentante della Diocesi di Torino.Un bene mobile o immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprietà. E’ sacro in forza della destinazione e della dedizione. V’è necessità di una preventiva autorizzazione dell’ordinario diocesano.

  

Due     grandi  per il prestigio di Ranverso

Buongiorno  le invio un documento di Camera e Senato.

un cordiale saluto

Ersilio Teifreto

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Va, inoltre, segnalato come nello statuto dell’Ordine Mauriziano fosse prevista la presenza di un rappresentante della Diocesi di Torino, mentre un’analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge all’esame. Che ne sarà dei sacerdoti che operano all’interno del Mauriziano e che ottemperavano al purtroppo dimenticato fine di culto sancito dallo statuto dell’Ente e garantito costituzionalmente?

Come non esprimere preoccupazioni rispetto all’Abbazia di Sant’Antonio  di Ranverso, che è un luogo di culto, dunque ne va mantenuto l’uso sacro senza incompatibilità per la destinazione culturale del bene, che va dunque disciplinato – mi sono fatto carico di un emendamento in tal senso – con un preciso richiamo all’articolo 831 del codice civile e, ancor meglio, alle intese Stato Italiano-Santa Sede?

Un bene mobile o immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprietà. E’ sacro in forza della destinazione e della dedizione. V’è necessità di una preventiva autorizzazione dell’ordinario diocesano sull’uso dopo aver sentito il parroco, cui spetta la vigilanza sulla res sacra; l’imposizione di una sorta di affitto del bene sacro crea una parvenza di uso commerciale del bene in questione, con la considerazione meramente o prevalentemente museale della chiesa parrocchiale, laddove questo primo aspetto risulta a scapito del secondo.

Non si ritiene, pertanto, consona la prassi instaurata in questi anni.

In particolare, emerge la disciplina dei beni culturali di interesse religioso tenendo conto dell’articolo 5 della legge 25 marzo 1985 n. 121, del Protocollo addizionale ai Patti lateranensi e dell’articolo 12, che disciplina un regime di collaborazione per la tutela del patrimonio storico-artistico tenendo conto del principio di bilateralità e dunque della “previa intesa” riguardante i beni destinati all’esercizio del culto.

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