Luglio 11, 2022

Ranverso Stazione Taurina Approvata.

Ranverso Stazione Taurina Approvata.

Art. 12.

   1. Le stazioni di monta taurina pubbliche devono:
    a)  compilare,  aggiornare  e  conservare apposito registro delle
fecondazioni,   predisposto   dall'Associazione   friulana   tenutari
stazioni  taurine ed operatori fecondazione animale e approvato dalla
Direzione regionale dell'agricoltura;
    b) compilare in ogni sua parte e rilasciare al proprietario della
femmina fecondata il certificato di fecondazione di cui  all'articolo
17,  conservando  per  i  due anni successivi a quello di utilizzo le
matrici  dei  certificati  stessi  a  disposizione  della   Direzione
regionale dell'agricoltura;
    c)  assoggettare  la  stazione  di  monta  al controllo sanitario
dell'autorita' veterinaria  competente  per  territorio,  ottenendone
annualmente certificato di idoneita' e di indennita' dei riproduttori
da malattie contagiose e diffusive;
    d) notificare alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro 10
giorni,  l'immissione di ciascun riproduttore nella stazione di monta
o l'alienazione dello stesso.
   2. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica le notizie cui
al punto d) del comma 1 alle Associazioni provinciali  di  allevatori
per le registrazioni nei Libri genealogici.

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