Art. 12.
1. Le stazioni di monta taurina pubbliche devono:
a) compilare, aggiornare e conservare apposito registro delle
fecondazioni, predisposto dall'Associazione friulana tenutari
stazioni taurine ed operatori fecondazione animale e approvato dalla
Direzione regionale dell'agricoltura;
b) compilare in ogni sua parte e rilasciare al proprietario della
femmina fecondata il certificato di fecondazione di cui all'articolo
17, conservando per i due anni successivi a quello di utilizzo le
matrici dei certificati stessi a disposizione della Direzione
regionale dell'agricoltura;
c) assoggettare la stazione di monta al controllo sanitario
dell'autorita' veterinaria competente per territorio, ottenendone
annualmente certificato di idoneita' e di indennita' dei riproduttori
da malattie contagiose e diffusive;
d) notificare alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro 10
giorni, l'immissione di ciascun riproduttore nella stazione di monta
o l'alienazione dello stesso.
2. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica le notizie cui
al punto d) del comma 1 alle Associazioni provinciali di allevatori
per le registrazioni nei Libri genealogici.
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