La Fondazione Ordine Mauriziano (la “Fondazione”), istituita con il decreto legge 23 novembre 2004 n. 277 convertito dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4
La Fondazione Ordine Mauriziano (la “Fondazione”), istituita con il decreto legge 23 novembre 2004 n. 277 convertito dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4
l. La Fondazione Ordine Mauriziano (la “Fondazione”), istituita con il decreto legge 23 novembre
2004 n. 277 convertito dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4 (la “Legge Istitutiva”), è ente successore
dello storico ordine di origine sabauda (!'”Ordine”), istituito nell573, preservato dalla disposizione
finale XIV della Costituzione e regolato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, con personalità
giuridica di diritto pubblico, per l’esercizio degli scopi di utilità sociale perseguiti.
2. La Legge istitutiva ha assegnato alla Fondazione il patrimonio storico, culturale, religioso e
paesaggistico di pertinenza sabauda nei secoli raccolto dall’Ordine (il “Patrimonio Culturale
Mauriziano”) ed ereditato dallo Stato repubb.licano, con il compito di assicurarne la salvaguardia,
che essa esercita quale persona giuridica di diritto pubblico, con piena autonomia statutaria e
gestionale nel quadro della legislazione vigente, e in particolare nell’osservanza del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e delle sue
successive modificazioni e integrazioni (il “CBCP”).
Articolo 2 – Sede
l. La Fondazione ha sede legale in Torino, via Magellano n. l e uffici operativi in Nichelino,
frazione Stupinigi, Palazzina di caccia. Essa può operare in Italia e ali’ estero per il conseguimento
degli scopi istituzionali.
2. La sede può essere trasferita nell’ambito della regione Piemonte, con determinazione dell’organo
competente secondo il presente statuto.
Articolo 3- Oggetto e scopo della Fondazione
l. La Fondazione persegue, senza fini di lucro, lo scopo di conservare e valorizzare il Patrimonio
Culturale Mauriziano di sua proprietà, quale unitario insieme nelle varie sue componenti
immobiliari e mobiliari, costituenti istituti e luoghi della cultura, nonché nelle sue componenti
immateriali di preservazione della conoscenza e della memoria e di perseguimento degli interessi
delle comunità e dei territori interessati, già attribuite ali ‘Ordine, comprese le inerenti funzioni di
beneficienza, di istruzione e di culto, e di conseguente promozione dello sviluppo e della crescita
delle utilità culturali, sociali e religiose che vi sono connesse.
2. La Fondazione persegue le finalità istituzionali, mediante l’utilizzo delle proprie risorse
economiche e organizzati ve e attraverso la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle risorse
esterne, pubbliche e private, funzionalmente destinate alla conservazione, alla valorizzazione, alle
migliori condizioni di pubblica fruizione del Patrimonio Culturale Mauriziano e al perseguimento
delle utilità sociali connesse.
3. La Fondazione compie le operazioni economiche e finanziarie necessarie per l’attuazione delle
previsioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, escluso
comunque ogni scopo di lucro. Essa promuove, compie e coordina, in particolare, ogni attività
finalizzata al reperimento di fondi e risorse pubbliche e private, al fine di assicurare la stabilità delle
contribuzioni necessarie alla realizzazione delle finalità conservative e di valorizzazione del
Patrimonio Culturale Mauriziano nel suo unitario insieme e nelle singole sue componenti.
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Articolo 4 – Patrimonio
l. La Fondazione è proprietaria del . Patrimonio Culturale Mauriziano (il “Patrimonio
indisponibile”), nell’unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali, compresi i diritti
sulle immagini, sui segni distintivi e sulle opere a carattere creativo. Le componenti immobiliari e
mobiliari rappresentanti istituti e luoghi della cultura, sono costituite dalle consistenze di cui alla
Tabella A allegata alla Legge istitutiva, nonché da ogni altra consistenza acquisita a qualsiasi titolo,
con il vincolo di destinazione al Patrimonio Culturale Mauriziano, previa verifica della sua inerenza
ai sensi di legge e del presente statuto e della sostenibilità economica dell’acquisizione.
2. Appartengono inoltre alla Fondazione tutti i beni immobili e mobili, gli accantonamenti, i
rapporti e i crediti già facenti capo ali’ Ordine, compresi quelli residuati dali’ esaurimento delle
attività di cui agli articoli 2 della Legge istituti va e 30 del decreto legge l o ottobre 2007 n.! 59
convertito in legge 29 novembre 2007 n. 222 (il “Patrimonio Disponibile”), nonché ogni altra
consistenza che àlla stessa pervenga a incremento del Patrimonio Disponibile.
3. Il patrimonio della Fondazione, in tutte le sue componenti, costituisce patrimonio pubblico
vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali, secondo le previsioni di legge in materia di beni
appartenenti allo Stato, e con particolare riguardo alla tutela culturale, ambientale, paesaggistica,
nonché alla preservazione dei luoghi destinati al culto e alle attività pastorali.
Articolo 5- Entrate
Per il perseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione dispone:
a) dei proventi derivanti a qualunque titolo dal Patrimonio Disponibile;
b) dei proventi derivanti dalla valorizzazione e dall’accesso alla fruizione del Patrimonio Culturale,
compresi la vendita dei biglietti di ingresso, delle pubblicazioni e dei prodotti promozionali, i
canoni di concessione, i corrispettivi per l ‘utilizzo di spazi e connessi servizi, per la riproduzione e
l’utilizzo di immagini e di segni distintivi, per la distribuzione di opere a carattere creativo.;
c) delle contribuzioni erogate dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli altri enti pubblici
territoriali, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, direttamente o indirettamente destinate
alla conservazione e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, anche in esecuzione
di specifiche convenzioni, e comunque volte ad assicurare la continuità della pubblica fruizione
degli istituti e luoghi della cultura della Fondazione.
TITOLO II – Organi della Fondazione
Articolo 6 – c;>organi
l. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di indirizzo scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi durano in carica quattro anni, rinnovabili. Se nominati prima della
scadenza del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.
3. Le indennità di carica del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori
dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze
rilevatore Ersilio Teifreto