Chiesa Abbaziale di Sant’Antonio di Ranverso.Per l’individuazione degli edifici di culto, indipendentemente da chi li possiede, e stabilisce che “Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione.
Chiesa Abbaziale di Sant’Antonio di Ranverso.Per l’individuazione degli edifici di culto, indipendentemente da chi li possiede, e stabilisce che “Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione.
EDIFICI DI CULTO
Il secondo comma, adotta un criterio oggettivo35 per l’individuazione degli edifici di culto, indipendentemente da chi li possiede, e stabilisce che
“Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano”.
Il rinvio è chiaramente indirizzato alle norme del diritto canonico che consentono il mutamento della destinazione d’uso originaria: l’art. 831, secondo comma, costituisce infatti una “norma in bianco” che, fatta salva la necessità, riconosciuta anche dalla giurisprudenza civile36, del consenso, espresso o tacito, dell’eventuale terzo proprietario dell’edificio per la sua destinazione al culto37, consente un rinvio recettizio alle norme interne all’ordinamento canonico, in particolare i cann. 1205-1213 sui luoghi e i tempi sacri, i cann. 1214-1222 sulle chiese e i cann. 1223-1229 su oratori e cappelle private38. Questo orientamento è stato fatto proprio anche dal giudice amministrativo in un caso concernente una concessione edilizia per la trasformazione d’uso di una cappella di proprietà privata in mancanza del decreto vescovile di riduzione a uso profano: il TAR Liguria ha affermato l’illegittimità del provvedimento che si è posto in violazione dell’art. 831 c.c. e dei principi generali dell’ordinamento in materia di tutela dei beni destinati al culto della religione cattolica39, mentre la Corte di Cassazione ha qualificato il vincolo di destinazione al culto come una “situazione giuridica di carattere reale” e ha riconosciuto la legittimazione del parroco “per cautelare il rispetto del vincolo in base alla sua qualità di ecclesiastico preposto all’officiatura”40.