Maggio 24, 2019

Soprintendenza di Torino regole sull’accessibiltà disabili nei luoghi come:Musei Arte e Cultura , Chiese, aperti al pubblico e privati.

Soprintendenza di Torino regole sull’accessibiltà disabili nei luoghi come:Musei Arte e Cultura , Chiese, aperti al pubblico e privati.

Le foto scattate a Ranverso dimostrano che i segnali per i disabili con accompagnatori

sono stati dimenticati dai Proprietari.

Soprintendenza di Torino regole sull’accessibiltà disabili nei luoghi come:Musei Arte e Cultura , Chiese, aperti al pubblico e privati.

           

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 24: per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
dichiarati di interesse culturale, qualora le autorizzazioni previste agli art. 4 e 5 della legge
13/89 non possano venire concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e
di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall’art. 7 del D.P.R. 164/5621, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli
stessi.
• Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 art. 19: negli edifici esistenti
sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi
strutturali e impiantistici. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, la deroga è consentita
nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per i valori storici ed estetici
del bene tutelato: in tal caso, il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato
attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d’ausilio e apparecchiature
mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti
norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
• Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 art. 82: per gli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico soggetti alle norme di tutela, nonché ai vincoli previsti da
leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni di legge, non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’art. 7
del D.P.R. 164/5610, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.
Si ritiene opportuno segnalare anche i seguenti articoli che, pur non riguardando esplicitamente i
luoghi dichiarati di interesse culturale, possono trovare ampia applicazione negli interventi di
restauro e in merito ai quali si entrerà più nel dettaglio nel paragrafo 2.2:
• Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 art. 7.2 (edifici privati) ripreso
anche dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 artt. 19 e 20
(edifici pubblici e privati aperti al pubblico): si prevede la possibilità di proporre soluzioni
alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze
sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso, la dichiarazione di conformità della
soluzione proposta deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari,
con la quale viene illustrata l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti
ottenibili.
Anche il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004 42 e successive
modifiche ed integrazioni), pur non richiamando esplicitamente le barriere architettoniche, pone in
vari articoli l’accento sulla fruizione pubblica, e di conseguenza sull’accessibilità, quale scopo
primario della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. In particolare:
• art. 1: “…. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e
sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la
valorizzazione. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la
conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale”;

rilevatore Ersilio Teifreto

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