Associazione Virtuale o Associazioni virtuali Si definisce «associazione virtuale» una forma di aggregazione composta da una o più persone
Associazione Virtuale o Associazioni virtuali Si definisce «associazione virtuale» una forma di aggregazione composta da una o più persone
Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1471 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Definizioni) 1. Si definisce «associazione virtuale» una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un’associazione in modo virtuale, ossia mediante l’uso degli strumenti propri di internet. 2. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito internet, che contiene o dal quale si accede a strumenti interattivi di discussione e deliberazione online, posta elettronica, forum, piattaforme. 3. Ai fini della presente legge di definisce «server» ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate «client», che ne fanno richiesta attraverso una rete di computer. 4. Ai fini della presente legge si definisce internet service provider (ISP) ovvero «provider» una struttura commerciale o un’organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi internet, l’accesso a internet e la posta elettronica certificata. Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1471 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI Art. 2. (Modifiche al codice civile) 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-bis (Atto costitutivo delle associazioni virtuali). La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell’atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all’articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2704»; b) all’articolo 16, primo comma, dopo la parola: «sede» sono inserite le seguenti: «ove prevista»; c) all’articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l’indirizzo internet dell’associazione e l’indirizzo di posta elettronica certificata. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito internet dell’associazione virtuale»; d) all’articolo 21, primo comma, la parola: «presenza» è sostituita dalla seguente: «partecipazione» e le parole: «degli intervenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dei partecipanti»; e) all’articolo 21, secondo comma, la parola: «presenza» è sostituita dalla seguente: «partecipazione» e le parole: «dei presenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli associati partecipanti»; f) all’articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il server dell’ISP, che fornisce il sito internet dell’associazione virtuale, ovvero al Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1471 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI luogo in cui è installato il server dell’ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani». Art. 3. (Modifiche al codice di procedura civile) 1. All’articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il server dell’ISP che fornisce il sito internet dell’associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il server dell’ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani». Art. 4. (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361) 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis: La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il server dell’ISP che fornisce il sito internet dell’associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il server del- Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1471 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI l’ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa»; b) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: «sede della persona giuridica» sono inserite le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l’indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata»; c) all’articolo 4, comma 2, dopo le parole: «trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell’indirizzo internet o della casella di posta elettronica certificata». Art. 5. (Modifiche alla legge 7 dicembre 2000, n. 383) 1. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: «sede legale» sono inserite le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l’indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata»; b) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: «sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l’indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata»; c) all’articolo 9, comma 2, dopo le parole: «il trasferimento della sede» sono inserite le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell’indirizzo internet o della casella di posta elettronica certificata». Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 1471 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI Art. 6. (Modifica al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) 1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: «i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata», sono inserite le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito internet dell’associazione virtuale e contenenti l’indirizzo internet dell’associazione e l’indirizzo di posta elettronica certificata». Art. 7. (Disciplina transitoria) 1. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 8. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.