Luglio 17, 2025

Restauro e riqualificazione Regione Piemonte

Restauro e riqualificazione Regione Piemonte

ONE PIEMONTE BU44 31/10/2024 Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2024, n. 24-317 Accordo per la Coesione sottoscritto con la Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 2023. Delibere CIPESS n. 79/2021 e n. 16/2023. Approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con la Fondazione Ordine Mauriziano per la realizzazione dell’intervento ”Restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant’Antonio di Ranverso” (CUP B88D2300002000 Seduta N° 22 Adunanza 25 OTTOBRE 2024 4 Il giorno 25 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 – Torino con l’intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l’assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Paolo BONGIOANNI – Marina CHIARELLI – Elena CHIORINO – Marco GABUSI – Federico RIBOLDI I DGR 24-317/2024/XII OGGETTO: Accordo per la Coesione sottoscritto con la Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 2023. Delibere CIPESS n. 79/2021 e n. 16/2023. Approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con la Fondazione Ordine Mauriziano per la realizzazione dell’intervento “Restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant’Antonio di Ranverso” (CUP B88D23000020006). Anticipazioni FSC 2021-2027 pari ad euro 5.000.000,00. A relazione di: Cirio, Vignale Premesso che: il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in particolare all’articolo 7, commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di seguito FAS, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni; il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42”, in particolare all’articolo 4, dispone che il FAS sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; il Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 prevede all’art. 44 comma 1, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, un unico Piano operativo, che riunisce i tre cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, denominato “Piano sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio; il Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in particolare all’articolo 1bis, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/LI adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS); l’articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della Legge n. 178 del 2020, nella formulazione previgente al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, disponeva che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale avrebbe potuto sottoporre all’approvazione del CIPE (ora CIPESS) l’assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di quelli in corso, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio; in applicazione della sopracitata disposizione con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 79 del 22 dicembre 2021 è stata disposta l’assegnazione a favore della Regione Piemonte di 132.013.666,35 euro; la delibera CIPESS n. 16 del 20 luglio 2023 al punto 2.6 contempla l’eventualità di rimodulare tali risorse e dispone che detta rimodulazione sia sottoposta all’approvazione del CIPESS, secondo la normativa vigente, fermo restando il termine per l’assunzione delle OGV al 31 dicembre 2024; la DGR n. 30-7794 del 27 novembre 2023 che modifica la D.G.R n. 48-7761 del 20 novembre 2023, approva, ai sensi del Decreto legge n. 124/2023, lo schema di “Accordo per la Coesione”: strumento di attuazione per gli interventi finanziati con risorse FSC 21/27 in sostituzione dei Piani di Sviluppo e Coesione; il Presidente della Regione Piemonte e la Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto il suddetto Accordo in data 7 dicembre 2023; la delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 ha approvato, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023, la rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021; la D.G.R. n. 24-207 del 27 settembre 2024 ha disposto, tra l’altro, di nominare, come Autorità di Gestione, il Settore regionale “Programmazione Negoziata”, in riferimento a quanto indicato nell’Accordo per la Coesione in ordine alle organismi coinvolti nella gestione e attuazione dell’Accordo stesso, fermo restando che il ruolo del Responsabile Unico dell’Accordo continua ad essere svolto dal Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport; il suddetto provvedimento ha anche approvato l’Allegato A ter, in sostituzione dell’allegato A bis della DGR n. 49-7220 del 12 luglio 2023, riportando, con riferimento agli interventi in finanziamento anticipato di cui all’Accordo per la Coesione, le Direzioni regionali ed i rispettivi settori responsabili dell’attuazione e dei controlli, cui compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la gestione dei rispettivi interventi. Richiamato che: il sopra citato Accordo per la Coesione riporta nell’Allegato A2 gli interventi finanziati in anticipazione con delibera CIPESS n. 79/2021, così come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16/2023; tra gli interventi di cui all’Allegato A2 vi è il “Restauro e la riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant’Antonio di Ranverso” CUP B88D23000020006; tale intervento è finanziato con risorse rimodulate, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16/2023, per il quale è previsto un valore massimo del contributo regionale di euro 5.000.000,00. Richiamato, inoltre, che, con riferimento al suddetto intervento “Restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant’Antonio di Ranverso”, il predetto Allegato A ter della D.G.R. n. 24-207 del 27 settembre 2024 individua il Settore “Programmazione Negoziata”, quale Struttura Responsabile dell’Attuazione ed il Settore “Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli”, quale Struttura Responsabile dei Controlli. Preso atto che il punto 2 dell’Allegato A al decreto istitutivo della Fondazione Ordine Mauriziano (decreto legge n. 277/2004, convertito nella legge n. 5/2005) individua tra gli immobili di proprietà della stessa il “complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico”, nel quale vi rientra l’Ospedaletto Antoniano di Sant’Antonio di Ranverso. Preso atto, inoltre, che: – la Fondazione origina dalla scissione di un soggetto pubblico, l’Ordine Mauriziano, storico ordine di origine sabauda e preservato dalla disposizione finale XIV della Costituzione, in due soggetti: la Fondazione stessa ed un ente ospedaliero costituito da due presidi (Umberto I di Torino e l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo); – il sopra richiamato decreto legge istitutivo della Fondazione le ha attribuito beni, ad esclusione di presidi ospedalieri, e compiti dell’Ordine Mauriziano, attribuendole, tra l’altro, lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti; – lo Statuto della Fondazione riconosce alla stessa personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 11 del codice civile (articolo 1, comma 1). Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche, Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore “Programmazione Negoziata”, ha condiviso con la Fondazione Ordine Mauriziano, quale soggetto attuatore, uno schema di accordo al fine di disciplinare in modo coordinato le rispettive attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento “Restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant’Antonio di Ranverso”, finanziato con le risorse, pari ad euro 5.000.000,00, di cui alla delibera CIPESS n. 79/2021, così come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16/2023, ai sensi della quale, in particolare, gli interventi devono assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) inteso come stipula del contratto principale dei lavori, entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente dallo Stato. Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore “Programmazione Negoziata” ha verificato che il contributo di euro 5.000.000,00 previsto per la realizzazione dell’intervento “Restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano di Sant’Antonio di Ranverso”, non si configura per la Fondazione Ordine Mauriziano come un aiuto di Stato di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. • Dato atto che il presente provvedimento, per l’importo di euro 5.000.000,00, trova copertura sul Bilancio di previsione 2024/2026, capitolo di spesa n. 216794 secondo la seguente ripartizione: • Euro 280.040,00 annualità 2024, • Euro 2.000.000,00 annualità 2025, • Euro 2.719.960,00 annualità 2026. Viste: • la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 ” Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2024″ e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; • la legge regionale 26 marzo 2024, n. 8, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026” (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate; • la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9, “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”; • la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 recante “Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026″; • la D.G.R. n. 17-153 del 6 settembre 2024 recante “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Quindicesima variazione)”. Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari ad € 5.000.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024. Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime, delibera – di approvare, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione sottoscritto con la Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 2023, lo schema di accordo, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con la Fondazione Ordine Mauriziano per la realizzazione di l’intervento “Restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant’Antonio di Ranverso” (CUP B88D23000020006), finanziato con le risorse, pari ad euro 5.000.000,00, di cui alla delibera CIPESS n. 79/2021, così come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16/2023; – di demandare al Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento; – di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche, Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore “Programmazione Negoziata”, nonché l’adozione degli atti e dei provvedimenti per l’attuazione del medesimo; – che il presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 5.000.000,00, trova copertura sui fondi FSC 2021 – 2027 della Regione Piemonte, disponibili sul Bilancio di previsione 2024 – 2026 capitolo di spesa n. n. 216794, secondo la seguente ripartizione: • Euro 280.040,00 annualità 2024, • Euro 2.000.000,00 annualità 2025, • Euro 2.719.960,00 annualità 2026; – che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto per la tutela di interessi legittimi e nei termini di decadenza o prescrizione per far valere diritti soggettivi, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), e dell’art. 26 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 1. DGR-317-2024-All_1-Schema_Accordo_Fondazione_MaurizianoSant’Antonio_di_Ranverso.pdf Allegato 1 L’impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento Schema di Accordo per la realizzazione dell’intervento di restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano di Sant’Antonio di Ranverso Intervento finanziato con le risorse FSC 2021-2027 assegnate con delibera CIPESS n. 79 del 2021 e rimodulate con delibera CIPESS n. 27 del 2024 tra la Regione Piemonte e la Fondazione Ordine Mauriziano 1Premesso che: Con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 27 del 23 aprile 2024 sono state assegnate le risorse FSC 20212027, ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e), della legge 178 del 2020 e s.m.i. e ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023, e approvata la rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79/2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16/2023. Tra gli interventi finanziati con risorse rimodulate vi è il restauro e la riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano di Sant’Antonio di Ranverso di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano. La Fondazione è stata istituita con il Decreto Legge 23 novembre 2004 n. 277, convertito con la legge 21 gennaio 2005 n. 5, a seguito della scissione dell’Ordine Mauriziano, storico ordine di origine sabauda fondato nel 1573 e preservato dalla disposizione finale XIV della Costituzione, in due soggetti: la Fondazione, appunto, e un ente ospedaliero costituito da due presidi ( Umberto I di Torino e l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo). La Fondazione riveste natura pubblica atteso che lo stesso Statuto le riconosce personalità giuridica di diritto pubblico e il decreto-legge n. 277 del 2004 le ha attribuito beni e compiti di un organismo pubblico. La Fondazione persegue, senza fini di lucro, lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell’Ordine Mauriziano ora, in parte, a essa intestato. Nell’ambito di tale patrimonio rientrano gli immobili di proprietà, così come individuati nell’allegato A del sopracitato decreto istitutivo. Nel punto 2 del suddetto Allegato è contenuto il riferimento al “Complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico”. Ritenuto come strumento idoneo a regolare i rapporti tra la Fondazione Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte, per l’attuazione dell’intervento di restauro e di riqualificazione del complesso sopra indicato, l’accordo tra enti pubblici. Dato atto che la Giunta della Regione Piemonte con delibera nr. 24-207 del 27 settembre 2024 “FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo. Riformulazione ricognitoria degli Allegati A1, B1 e B2 del medesimo Accordo per la Coesione” ha deliberato:- di nominare, in riferimento a quanto indicato nell’Accordo per la Coesione in ordine alle organismi coinvolti nella gestione e attuazione dell’Accordo stesso – fermo restando che il ruolo del Responsabile Unico dell’Accordo continua ad essere svolto dal Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport – come Autorità di Gestione, il Settore regionale “Programmazione Negoziata”; – di approvare l’Allegato A ter, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, in sostituzione dell’allegato A bis della DGR n. 49 -7220 del 12 luglio 2023, che, con riferimento agli interventi in finanziamento anticipato di cui all’Accordo per la Coesione, riporta le Direzioni regionali e i rispettivi settori responsabili dell’attuazione e dei controlli, cui compete 2l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la gestione dei rispettivi interventi. Considerato che il predetto Allegato A ter individua con riferimento all’intervento di Restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant’Antonio di Ranverso:- il Settore Programmazione Negoziata della Direzione Coordinamento politiche e fondi europei-Turismo e sport quale Struttura Responsabile dell’Attuazione;- il Settore raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli della Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport quale Struttura Responsabile dei Controlli. Richiamati i seguenti elementi:——È stata condotta, da parte del Settore Programmazione Negoziata della Direzione Coordinamento Politiche, Fondi Europei, Turismo e Sport, un’istruttoria, con riferimento al contributo richiesto per l’attuazione del predetto intervento, in merito alla presenza o meno di un aiuto di Stato, così come definito all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; la conclusione a cui si è giunti è la qualificazione del contributo come non aiuto; l’analisi e i relativi esiti sono contenuti in una nota agli atti del Settore. Con Deliberazione delle Giunta Regionale n. …. del ……. è stato approvato lo schema del presente accordo ed è stato dato mandato al Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, di procedere alla relativa sottoscrizione con la Fondazione Ordine Mauriziano, autorizzando eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento, nonché l’adozione degli atti e dei provvedimenti per l’attuazione del medesimo. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ordine Mauriziano n. 17 del 15/10/2024 è stato approvato lo schema del presente accordo ed è stato dato mandato alla Presidente, Avv. Licia Mattioli, di procedere alla relativa sottoscrizione. Il CUP che identifica l’intervento è il n. B88D23000020006 ed è stato acquisito dalla Fondazione Ordine Mauriziano, a cui compete l’attuazione dell’intervento e a cui è attribuito il ruolo di Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico. La Fondazione Ordine Mauriziano quale Soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento dovrà rispettare la normativa applicabile (ad esempio quella in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023) nonché la normativa specifica di riferimento del Fondo Sviluppo e Coesione e il Si.Ge.Co dell’Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027 approvato con DD 308/A204B/2024 del 7 ottobre 2024. Per i progetti finanziati con le risorse delle anticipazioni FSC 2021-2027 di cui alle delibera CIPESS n. 79/2021, la delibera CIPESS 16/2023 stabilisce, al punto 1.4, che gli interventi devono inderogabilmente assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente. Per Ogv si intende, per le opere infrastrutturali, quella derivante dalla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 18 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023 avente a oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del citato decretolegge 31 maggio 2021, n. 77. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Mario Lupo, Dirigente del Settore Programmazione Negoziata – Direzione Coordinamento Politiche, 3Fondi Europei, Turismo e Sport. Dato atto che tutti i contenuti del presente Accordo sono stati concordati tra le parti. TUTTO CIÒ PREMESSO TRA La Regione Piemonte rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport o suo delegato, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Piemonte, 1; E Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Via Magellano n 1, Torino CAP 10128, C.F./P.IVA09007180012, rappresentata dalla Presidente Avv. Licia Mattioli ivi domiciliata per la carica; di seguito denominate, per brevità, “le parti” SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO Articolo 1 Premesse e allegati 1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 2) La scheda di progetto allegata (Allegato I) contiene gli elementi essenziali relativi all’intervento da realizzare in attuazione del presente Accordo. Articolo 2 Oggetto dell’Accordo 1) L’Accordo ha a oggetto la realizzazione dell’intervento denominato “Restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano di Sant’Antonio di Ranverso” con CUP B88D23000020006 e la disciplina dei rapporti tra le Parti. 4Art. 3 Definizioni 1) Ai fini del presente Accordo si intende:–per “Accordo”, il presente Accordo avente a oggetto l’intervento di cui all’art. 2; per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo; per “Intervento”, l’intervento di “Restauro e riqualificazione dell’Ospedaletto Antoniano di Sant’Antonio di Ranverso”;per il sistema informativo di monitoraggio“SGP”, l’applicativo nazionale Sistema Gestione Progetti;- per “Si.Ge.Co.”, il Sistema di Gestione e Controllo dell’Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027 adottato con determinazione dirigenziale n. 308/A2104B/2024 del 7 ottobre 2024 e alle eventuali successive modifiche e integrazioni dello stesso Si.Ge.Co al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo;per “Scheda”, la scheda in versione informatica che identifica per l’intervento, il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione dell’intervento;sull’attuazione per Responsabile dell’Attuazione (RdA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza dell’Accordo, individuato nel Responsabile del Settore Programmazione negoziata – Direzione Coordinamento politiche fondi europei, turismo e sport;per “Responsabile dell’intervento”, il soggetto responsabile di gestire e programmare l’intervento, così come individuato nel successivo art. 4;per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione. Articolo 4 Ente Beneficiario/realizzatore 1) L’Ente attuatore e beneficiario dell’intervento è la Fondazione Ordine Mauriziano, il cui responsabile dell’intervento è individuato nella persona dell’Arch. Luigi Valdemarin, come indicato all’allegato 1. Articolo 5 Copertura finanziaria e programmazione delle risorse 1) Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 5.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella successiva tabella: FONTE 2024 2025 2026 TOTALE Accordo per la Coesione rimodulazione FSC 20212027 di cui alla delibera CIPESS n. 27 del 2024 280.040,00 2.000.000,00 2.719.960,00 5.000.000,00 52) A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 216794 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026. 3) Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RdA in sede di monitoraggio, il quale su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne autorizza la riprogrammazione. 4) Le economie di spesa di cui al precedente comma 3 possono essere riprogrammate, per finanziare: • interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza, compresa la copertura dell’eventuale aumento prezzi e comunque idonee al più efficace raggiungimento dell’obiettivo previsto; • interventi inerenti circostanze eccezionali e imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza. 5) Il soggetto beneficiario per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata. Articolo 6 Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese 1) Le Parti danno atto che si applicano le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese finanziate di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, così come rideterminata dalla delibera 16 del 2023. Sarà cura del RdA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese. 2) La procedura di liquidazione del finanziamento, a favore del soggetto beneficiario, avverrà nei termini e modalità che seguono:  prima quota a titolo di anticipo, pari al 30% a seguito di aggiudicazione dei lavori (OGV);  secondo acconto pari al 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% del costo totale dell’intervento (fatture quietanzate);  terzo acconto pari al 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell’80% del costo totale dell’intervento (fatture quietanzate);  il saldo del 10% a seguito di collaudo o di qualunque documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento, i pagamenti e la relativa rendicontazione delle spese. 3) Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport – Settore Programmazione negoziata – Piazza Piemonte n.1 – Torino. Le quote successive all’anticipo potranno essere richieste previo corretto aggiornamento dei dati sul sistema informativo di monitoraggio SGP. 4) L’intervento dovrà essere concluso, collaudato e rendicontato entro il 31 Dicembre 2027. 5) Le parti si impegnano a rispettare e tener conto dei vincoli della finanza pubblica ai fini di una corretta attuazione dell’intervento. 6Articolo 7 Obblighi delle Parti 1) Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle schede intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente Accordo. 2) Le Parti si impegnano, inoltre, a: a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’Accordo; c. il beneficiario si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati di monitoraggio, anche al fine di permettere di rendicontare tempestivamente le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, per permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell’intervento; d. e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa; garantire l’accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri e ai beni e servizi acquisiti nell’ambito dell’accordo; f. assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti attraverso la stipula del contratto dei lavori principali, entro il termine del 31 dicembre 2024; g. realizzare e concludere l’intervento, compreso il collaudo e la rendicontazione, entro il 31 dicembre 2027. Articolo 8 Responsabile dell’intervento 1) Al Responsabile dell’intervento, così come individuato all’art. 4, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento, sono assegnati i seguenti compiti: • pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; • organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento; • monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RdA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico – amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione; • aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti nel 7Sistema informativo di riferimento; • trasmettere al RdA ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento, comprese eventuali varianti, nonché l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive. Articolo 9 Sistema di Monitoraggio 1) Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il sistema informatico nazionale SGP prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati e delle informazioni richieste nel sistema informativo a cura del soggetto beneficiario. Articolo 10 Controlli 1) Gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo livello diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali secondo quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo – Si.Ge.Co dell’Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027 adottato con determinazione dirigenziale n. 308/A2104B/2024 del 7 ottobre 2024 e alle eventuali successive modifiche e integrazioni dello stesso Si.Ge.Co, al quale si rinvia per ogni disposizione non riportata nel presente Accordo. 2) I controlli sono disposti dal dirigente del Settore Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli, Direzione Coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport della Regione Piemonte e consistono in:- verifiche amministrative documentali: controlli effettuati sulla documentazione relativa all’intero processo di attuazione dell’intervento, mediante l’utilizzo di apposita modulistica;- verifiche in loco: controlli effettuati, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell’operazione, secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente comunitaria e nazionale 3) Il Dipartimento per le politiche di Coesione e il Ministero delle Economia e Finanze possono avviare specifiche azioni volte a verificare la regolarità delle procedure e delle spese dichiarate (audit operazioni), nonché il corretto conseguimento di target intermedi e/o finali (audit di performance). Articolo 11 Revoca totale o parziale del finanziamento 1) Il finanziamento regionale, come erogabile ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente di revoca totale o parziale. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RdA nei seguenti casi: • mancato conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), intese come stipula del contratto principale di affidamento dei lavori, entro il 31 dicembre 2024; 8• mancato avvio dell’intervento o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario; • mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento previsti, fatte salve le ipotesi di proroghe; • realizzazione parziale dell’intervento che rende inutile l’operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; • rinuncia ad avviare o a realizzare l’intervento; • mancata destinazione del contributo per l’intervento ammesso; • rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti; • modifica della destinazione d’uso dell’opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell’intervento; • rifiuto del beneficiario di consentire l’effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo; • inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti; • mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell’atto di concessione del contributo. 2) La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall’Amministrazione regionale per il recupero del credito. 3) Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RdA nei seguenti casi: • realizzazione parziale dell’intervento che assicuri la funzionalità dell’operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti; • l’accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione. 4) La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell’intervento. 5) Qualora il beneficiario non adempia a una o più delle parti dell’Accordo, compromettendo così l’attuazione dell’intervento previsto nell’Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dall’altra parte per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso. 6) La revoca del finanziamento non pregiudica l’esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento per i danni arrecati. Al soggetto che ha sostenuto oneri in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato compete, comunque, l’azione di ripetizione degli oneri medesimi. 7) Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RdA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile. 8) Sono fatti salvi i casi di forza maggiore. 9Articolo 12 Verifiche: attivazione ed esiti 1) L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. 2) Il RdA, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative. 3) Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di: • rimuovere le criticità intervenute; • prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese; • verificare l’impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell’intervento e riprogrammazione delle risorse. Articolo 13 Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e di infiltrazione mafiosa 1) Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa e delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa in particolare in tema di tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Articolo 14 Varianti urbanistiche 1) La realizzazione dell’intervento previsto nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche. Articolo 15 Durata e modifica dell’Accordo 1) L’Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell’intervento e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, entro tale data l’intervento deve essere concluso, collaudato e rendicontato. 2) L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula. La rimodulazione del quadro economico degli interventi che comporta un maggior costo, esclusivamente a carico del soggetto beneficiario, può costituire modifica non sostanziale dell’accordo, a condizione che il RdA nell’autorizzarla ne sancisca previamente la natura non sostanziale. 3) Le proroghe per l’attuazione dell’intervento, su proposta del responsabile di cui all’art. 4, sono autorizzate dal RdA alle seguenti condizioni: • consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell’Accordo; 10• sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell’intervento alla scadenza prestabilita; • venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga; • non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell’ambito della medesima linea d’azione. 4) Nel caso l’intervento non trovi conclusione entro la scadenza prevista l’accordo potrà essere rinegoziato. Articolo 16 Informazione e pubblicità 1) Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate nel rispetto di quanto previsto nel SiGeCo. 2) Il soggetto realizzatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”. Articolo 17 Disposizioni generali 1) Il presente Accordo è vincolante per le Parti. 2) Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo. Articolo 18 Pubblicazione e norme finali 1) Il presente Accordo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 2) Le parti sottoscrivono il presente accordo con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005). Articolo 19 Trattamento dati personali 1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti attestano che i rispettivi dati personali sono trattati in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo, e nel pieno rispetto delle prescrizioni, cautele e limiti fissati dal citato Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 11personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR). Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. REGIONE PIEMONTE ALLEGATI : Scheda intervento.

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