Agosto 15, 2023

Obblighi la sospensione e revoca dell’autorizzazione Guida Turistica.

Obblighi la sospensione e revoca dell’autorizzazione Guida Turistica.

(Obblighi amministrativi per l’esercizio dell’attivita’)

1. L’esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico e’ subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune ai sensi dell’art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma precedente l’interessato deve presentare domanda al Comune di residenza indicando la professione che intende esercitare e corredarla della seguente documentazione:
a) certificato generale del casellario giudiziale;
b) certificato medico, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l’idoneita’ psico-fisica all’esercizio della professione;
c) attestato di iscrizione negli elenchi degli idonei all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’art. 4 della presente legge.
3. L’autorizzazione e’ concessa con l’osservanza del disposto dell’art. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e deve indicare la professione per la quale e’ rilasciata con le eventuali specializzazioni e limitazioni.
4. L’autorizzazione ha validita’ annuale ed e’ rinnovata dietro presentazione di domanda; alla scadenza di ogni triennio per il rinnovo dell’autorizzazione deve inoltre essere presentato il certificato medico di cui al comma 1, lett. b).
5. Ferme restando le competenze dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, l’autorizzazione e’ sospesa fino a 6 mesi o revocata dal Comune quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuto diminuzione della capacita’ del titolare o per altre cause, il provvedimento sia ritenuto necessario o utile nell’interesse del turismo.
6. L’autorizzazione e’ altresi’ revocata allorche’ l’interessato perda uno dei requisiti in base ai quali venne
rilasciata.
7. La sospensione o revoca dell’autorizzazione puo’ essere disposta per i motivi sopra indicati anche su richiesta della Provincia.
8. Il Comune deve comunicare alla Provincia i provvedimenti di rilascio, sospensione o revoca delle autorizzazioni per le professioni di cui alla presente legge.
9. L’uso delle qualifiche di istruttore nautico, animatore turistico, accompagnatore naturalistico, accompagnatore di turismo equestre e’ riservato a coloro che sono iscritti negli elenchi degli idonei all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’art. 4.

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