Ottobre 4, 2024

Legge sulla tutela dei monumenti, della natura e dei siti Decreta ultime modifiche dall’11 maggio 2024

Legge sulla tutela dei monumenti, della natura e dei siti Decreta ultime modifiche dall’11 maggio 2024

Testo in vigore

Ultime modifiche dall’11 maggio 2024

 

Legge sulla tutela dei monumenti, della natura e dei siti
(LPMNS)
L405

dal 4 giugno 1976

(Entrata in vigore: 1 gennaio 1977 )

 

Il GRANDE CONSIGLIO della Repubblica e del Cantone di Ginevra

decreta quanto segue:

Capo I Disposizioni generali

 

Arte. 1 obiettivo

Lo scopo di questa legge è:

  1. a) conservare i monumenti storici, artistici o architettonici, i beni immobili o le antichità mobili situati o rinvenuti nel Cantone nonchéil patrimonio sotterraneo ereditato dalle antiche fortificazioni di Ginevra; (44)
  2. b) preservare l’aspetto caratteristico del paesaggio e delle località, degli edifici e dei siti meritevoli di interesse, nonché delle bellezze naturali;(17)
  3. c) assicurare la protezione della natura, fornendo lo spazio vitale necessario alla flora e alla fauna e mantenendo gli ambienti naturali;
  4. d) promuovere l’accesso del pubblico a un sito o al suo punto di vista;
  5. e) incoraggiare tutte le misure educative e sostenere gli sforzi intrapresi a favore della tutela dei monumenti, della natura e dei siti;
  6. f) favorire il risparmio energetico e la produzione di energie rinnovabili negli interventi di ristrutturazione degli edifici a beneficio di un provvedimento di tutela del patrimonio.(37)

 

Arte. 2 Natura delle restrizioni

Le restrizioni sulla proprietà fondiaria derivanti da questa legge sono di diritto pubblico.

 

Arte. 3 Enti ed enti di diritto pubblico

1  Sono parimenti soggetti alla presente legge le società e gli enti di diritto pubblico, nonché le persone da essi incaricate di compiti di interesse pubblico.

2  Il Consiglio di Stato può tuttavia concedere deroghe quando lo giustifichino imperativi motivi di interesse pubblico.

 

Capitolo II Monumenti e antichità

 

Sezione 1 Protezione generale

 

Arte. 4 (17)     Definizione

Sono protetti ai sensi di questa legge:

  1. a) i monumenti storici, artistici o architettonici e le antichità immobili situati o scoperti nel Cantone, che presentano interesse archeologico, storico, artistico, scientifico o educativo, nonché i terreni contenenti tali oggetti e i loro dintorni;
  2. b) edifici e siti di interesse, nonché bellezze naturali.

 

Arte. 5 Misure precauzionali

1  In caso di danno o pericolo imminente, l’autorità competente adotta adeguate misure di salvaguardia. In particolare può disporre l’immediata cessazione dei lavori e, ove opportuno, il ripristino dei locali allo stato precedente.

2  Se entro 6 mesi dalla data dei provvedimenti cautelari non è stata avviata alcuna procedura di classificazione o di inventario, questi diventano nulli. Se necessario, il Consiglio di Stato può prorogare tale termine fino a 6 mesi. (21)

 

Arte. 6 Diritto di accesso

I rappresentanti dell’autorità competente possono visitare ed esaminare, previo avviso tempestivo, qualsiasi edificio di cui all’articolo 4.

 

Arte. 6A (46)    Inventario federale dei siti edificati d’importanza nazionale da proteggere in Svizzera (ISOS)

1  Il parere del Cantone, richiesto secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio , è reso dopo aver consultato i Comuni, la Commissione dei monumenti, della natura e dei siti e le associazioni dei Comuni cantonali. importanza interessata.

2  L’inventario federale dei siti edificati d’importanza nazionale da proteggere in Svizzera è preso in considerazione nella pianificazione, ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinanza federale sull’inventario federale dei siti edificati da proteggere in Svizzera, del 13 novembre , 2019.

 

Sezione 2 Inventario

 

Arte. 7 Istituzione

1  Di tutti gli edifici meritevoli di protezione ai sensi dell’articolo 4 viene redatto un inventario. Se la richiesta di iscrizione nell’inventario è presentata sotto forma di richiesta motivata dal comune in cui si trova l’edificio in questione o da un associazione ai sensi dell’articolo 63, è tenuta a pronunciarsi l’autorità competente a redigere l’inventario. La sua decisione è giustificata. (18)

2  Tuttavia, se la richiesta di iscrizione nell’inventario riguarda un edificio la cui demolizione o trasformazione è stata oggetto di comunicazione favorevole da parte della Commissione Monumenti, Natura e Siti ed è disposta da:

1° un’autorizzazione a costruire o demolire con l’uso della forza o

2° un piano di quartiere localizzato o un piano di localizzazione, entrambi in vigore da meno di cinque anni,

è immediatamente dichiarato inammissibile . (27)

3  Quando viene aperta una procedura d’inventario, il proprietario viene informato personalmente. (23)

4  Il dipartimento deve pronunciarsi entro 18 mesi dall’apertura della procedura di registrazione dell’inventario, che deve essere effettuata diligentemente. Trascorso tale termine, può essere proposto ricorso per diniego di giustizia dinanzi alla sezione amministrativa della Corte di Giustizia (35) da parte del proprietario, del comune in cui si trova il monumento o dell’autore della richiesta di inventario. (27)

5  È invitato a formulare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sono parti del procedimento, nell’ambito di una richiesta presentata dal comune o da un’associazione ai sensi del comma 1. Essi sono invitati a formulare osservazioni all’autorità competente una volta note le segnalazioni. (27)

6  Se l’autorità competente per l’esame della domanda di inventario conclude che la stessa è respinta, è tenuta ad esaminare l’opportunità di un’altra eventuale misura di protezione, come la classificazione, la classificazione parziale o l’adozione di una planimetria e, se del caso, a presentare la proposta al Consiglio di Stato per la decisione. (27)

7  L’iscrizione di un edificio nell’inventario è notificata al proprietario. L’inventario non è esaustivo: viene regolarmente aggiornato e pubblicato nel Foglio Ufficiale. (27)

8  L’inventario è consultabile dal pubblico secondo i termini e le modalità stabiliti con regolamento. (27)

9  L’iscrizione nell’inventario del fabbricato è menzionata gratuitamente nel catasto, ai sensi dell’articolo 962 del codice civile. (27)

10  La modifica o la cancellazione dell’iscrizione di un edificio è soggetta per analogia alla procedura prevista dall’articolo 18 della presente legge. (27)

 

Arte. 8 Avviso comunale

1  Viene consultato il comune del luogo in cui si trova.

2  L’autorità comunale deve comunicare la propria comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.

3  Il silenzio del Comune costituisce approvazione senza riserve.

 

Arte. 9 Effetti

1  Gli edifici elencati nell’inventario devono essere mantenuti e i loro elementi degni di interesse preservati. Gli articoli 90, comma 1, e 93, commi 1, 2 e 4, della legge sulle costruzioni e sugli impianti vari, del 14 aprile 1988, si applicano per analogia ai lavori realizzati in tali edifici. Restano riservati i casi di pubblico interesse. (41)

2  Chi intende eseguire lavori su un edificio iscritto nell’inventario deve comunicarlo tempestivamente all’autorità competente. (17)

3  Durante l’inchiesta non possono essere eseguiti lavori su un edificio compreso nell’inventario. (17)

4  Previa apertura di una procedura ai fini dei provvedimenti di classificazione entro 3 mesi dalla data di ricevimento del bando delle opere previste, queste sono liberate dal vincolo di cui al comma 3, salvo che siano soggette ad autorizzazione. (21)

5  Quando l’opera annunciata, non soggetta ad autorizzazione, non è stata eseguita o intrapresa entro 15 mesi dal termine di cui al comma 4, la revoca del vincolo derivante dal comma 3 decade. (21)

 

Sezione 3 Classifica

 

Arte. 10 arrestati

1  Per assicurare la tutela di un monumento o di un’antichità ai sensi dell’articolo 4, il Consiglio di Stato può procedere alla sua classificazione mediante provvedimento accompagnato, se necessario, da apposita planimetria.

2  Se la classificazione viene richiesta con richiesta motivata dal comune dove è ubicato il monumento o da un’associazione ai sensi dell’articolo 63, è tenuto a pronunciarsi il Consiglio di Stato. La decisione è motivata. (3)

3  Tuttavia, se la richiesta di classificazione riguarda un edificio la cui demolizione o trasformazione è stata oggetto di comunicazione favorevole da parte della Commissione Monumenti, Natura e Siti ed è prevista:

1° un’autorizzazione a costruire o demolire con l’uso della forza o

2° un piano di quartiere localizzato o un piano di localizzazione, entrambi in vigore da meno di cinque anni,

è immediatamente dichiarato inammissibile . (27)

 

Arte. 11      Contenuto e durata

1  L’ordine di classificazione definisce:

  1. a) l’edificio protetto, i suoi dintorni, ove applicabile, e l’interesse che presenta;
  2. b) le misure di protezione già adottate;
  3. c) misure di conservazione o ripristino auspicabili;

2  La sua durata è illimitata.

 

Arte. 12 (3)     Procedura

1  Quando viene aperta una procedura di classificazione secondo l’articolo 10, il proprietario ne viene informato personalmente.

                 Avviso

2  È invitato a formulare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3  Nell’ambito della richiesta presentata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, è parte del procedimento anche il comune o l’associazione richiedente. Essi sono invitati a formulare le proprie osservazioni all’attenzione del Consiglio di Stato una volta conosciuti i vari avvisi.

4  Il Consiglio di Stato deve pronunciarsi entro 18 mesi dall’apertura del procedimento di classificazione, che deve essere svolto diligentemente. Trascorso tale termine, il proprietario, il comune in cui si trova il monumento o l’autore della richiesta di classificazione possono proporre ricorso per diniego di giustizia dinanzi alla sezione amministrativa della Corte di giustizia (35) . (21)

5  Se l’autorità competente per l’esame della domanda di classificazione conclude che la stessa è respinta, è tenuta ad esaminare l’opportunità di un’altra misura di protezione, come la classificazione parziale, l’inventariazione o l’adozione di una planimetria e a presentare, se del caso, la proposta all’Autorità Consiglio di Stato per la decisione. (21)

 

Arte. 13       Effetti

1  Dal deposito della richiesta di classificazione e fino all’esito definitivo del procedimento ad essa collegato, anche in caso di ricorso, ma al massimo per un periodo di 3 anni, il proprietario non può apportare alcuna modifica allo stato o alla destinazione originaria dell’edificio senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Non produce tale effetto il ricorso diretto contro la decisione di inammissibilità pronunciata ai sensi dell’art. 10, comma 3. Il termine di 3 anni si interrompe in caso di ricorso del titolare. (23)

2  Sono considerati modificazioni dell’edificio i semplici lavori di manutenzione ordinaria.

 

Arte. 14 Avviso comunale

La comunicazione comunale è richiesta nei termini prescritti dall’articolo 8, le cui disposizioni sono applicabili per analogia.

 

Arte. 15 Protezione

1  L’edificio vincolato non può, senza l’autorizzazione del Consiglio di Stato, essere demolito, subire trasformazioni significative o cambiamento di destinazione. (20)

2  Sono considerati demolizioni lo spostamento e lo sgombero di parti dell’edificio.

3  Semplici lavori di manutenzione ordinaria e trasformazioni di scarsa rilevanza possono essere autorizzati dall’autorità competente, purché abbiano ricevuto comunicazione favorevole della Commissione ai Monumenti, natura e siti e richiesta di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge sulle costruzioni e sugli impianti vari, con esclusione delle procedure accelerate previste dall’articolo 3, commi 7 e 8 della medesima legge. (20)

4  Il Consiglio di Stato può vietare la modifica delle immediate vicinanze dell’edificio, fino ad una distanza determinata in ciascun caso. (20)

 

Arte. 16 Accessibilità al pubblico

1  L’edificio vincolato può essere dichiarato accessibile al pubblico in quanto compatibile con la sua destinazione.

2  Il Consiglio di Stato stabilisce tale misura caso per caso.

 

Arte. 17 cpv. 3     Pubblicazione e iscrizione nel registro fondiario

1  L’ordine di classificazione è pubblicato nel Foglio Ufficiale. (20)

2  Lo stesso vale per la decisione di rifiuto di classificazione, adottata nell’ambito di una procedura avviata ai sensi dell’articolo 10, comma 2.

3  Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 15 sono pubblicate nel Foglio Ufficiale.

4  La classificazione dell’immobile è menzionata gratuitamente nel registro ai sensi dell’articolo 962 del codice civile.

 

Arte. 18 Modifica o abrogazione

1  L’ordine di classificazione può essere modificato o abrogato solo per motivi imperativi di interesse pubblico o se l’edificio protetto non riveste più interesse ai sensi della presente legge.

2  La procedura di classificazione è applicabile per analogia.

 

Sezione 4 Manutenzione

 

Arte. 19 Obblighi del titolare

1  Salvo quanto disposto dall’articolo 22, gli edifici vincolati devono essere mantenuti dal proprietario.

2  Se necessario, l’autorità competente fissa al proprietario un termine adeguato per eseguire i lavori di manutenzione necessari.

3  Se non è conforme, l’autorità competente esegue i lavori a spese del proprietario.

 

Arte. 20 Restauro dei locali

1  Quando il proprietario di un edificio vincolato lo ha danneggiato senza autorizzazione, è tenuto a riportarlo allo stato precedente. A tal fine l’autorità competente fissa un termine adeguato.

2  Se non è conforme, l’autorità competente esegue i lavori a spese del proprietario.

 

Arte. 21 (36)    Garanzia

Le spese sostenute dallo Stato, ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 2, sono garantite da ipoteca legale, ai sensi degli articoli 836 del codice civile e 147 della legge di attuazione del Codice civile svizzero e delle altre norme federali. leggi in materia civile, dell’11 ottobre 2012.

 

Arte. 22 Partecipazione finanziaria dello Stato

1  Lo Stato può contribuire finanziariamente alle spese di conservazione, manutenzione e restauro degli edifici classificati, elencati nell’inventario o la cui manutenzione è imposta da un piano regolatore ai sensi degli articoli 35 e seguenti della presente legge o da altre disposizioni legali. (30)

2  I sussidi stanziati possono essere ridotti o soppressi se i lavori sono stati eseguiti in modo non conforme alle condizioni prescritte.

 

Arte. 23 Delega di competenza

1  Lo Stato può affidare, sotto il suo controllo, la conservazione, la manutenzione ed il restauro degli edifici vincolati ai beni culturali, ai comuni, nonché a persone fisiche o giuridiche che perseguono, per mero ideale, gli scopi definiti nell’articolo 1.

2  Può concedere sussidi per coprire i costi risultanti da questo compito.

 

Articolo 5 Acquisizioni da parte dei Comuni e dello Stato

 

Arte. 24 (11)    Diritto di prelazione

1  Il Comune del luogo, in alternativa il Cantone, gode del diritto di prelazione legale sugli immobili classificati e sugli immobili incamerati quando il loro proprietario intende venderli a titolo oneroso. Questo diritto viene menzionato nel registro fondiario. (42)

                 Procedura – Avviso

2  Il proprietario che aliena a titolo oneroso o promette di alienare con la concessione di un diritto di rifiuto un edificio vincolato o un immobile incamerato deve darne immediata comunicazione al comune del luogo e al Consiglio di Stato, al più tardi dal deposito dell’atto. presso l’ufficio del registro fondiario (43) . Contemporaneamente comunica loro copia autenticata del presente atto. (42)

                 Diritto di essere ascoltato

3  Quando il Comune o il Consiglio di Stato intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, il prelazione deve preliminarmente rivolgersi al proprietario e al terzo acquirente, informandoli delle sue intenzioni e offrendo loro la possibilità di far valere le proprie argomentazioni .

                 Decisione

4  Entro 60 giorni dalla data di deposito dell’atto presso l’ufficio del catasto (43) , il comune comunica, separatamente, ai soggetti vincolati dall’atto, la propria decisione di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione , ovvero di acquistare ai prezzi e alle condizioni fissate nell’atto. Notifica contestualmente la propria determinazione al Consiglio di Stato.

5  Se l’avviso e la copia dell’atto di cui al comma 2 pervengono al Comune e al Consiglio di Stato successivamente alla data di deposito dell’atto presso l’ufficio del catasto (43) , il termine di 60 giorni inizia a decorrere soltanto dopo aver ricevuto la presente comunicazione e la copia dell’atto.

6  Nel caso in cui il Comune rinunci all’esercizio del diritto di prelazione, il Consiglio di Stato, entro 30 giorni, comunica a sua volta, separatamente, ai soggetti obbligati dall’atto, la propria decisione, o di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione diritto di prelazione, ovvero di acquistare ai prezzi e alle condizioni fissate nell’atto.

 

Arte. 25 Espropriazione

Il Consiglio di Stato può proporre l’esproprio di un immobile vincolato. Si applica la legge sull’espropriazione per motivi di pubblica utilità del 10 giugno 1933 (di seguito: legge sull’espropriazione).

 

Capo III Oggetti mobili

 

Arte. 26 Definizione e riferimento

1  La protezione degli oggetti mobili d’interesse estetico, artistico, storico o scientifico, rinvenuti o ubicati nel Cantone, è assicurata secondo gli articoli da 10 a 23, applicabili per analogia.

2  Il proprietario di una cosa mobile classificata non può cedervi per nessun motivo prima di averlo avvisato l’autorità competente e averle comunicato il nome, i nomi e l’indirizzo del nuovo proprietario o detentore.

 

Capitolo IV Scavi e reperti

 

Sezione 1 Ricerche e scavi

 

Arte. 27 Ricerche archeologiche intraprese

1  Il Consiglio di Stato può ordinare ricerche archeologiche in edifici pubblici o privati ​​situati sul territorio ginevrino.

                 da parte dello Stato

2  In caso di scoperta, il Consiglio di Stato può ordinare l’espropriazione dei diritti necessari, ai sensi della legge sull’espropriazione, se non è applicabile l’articolo 724, comma 2, del codice civile.

 

Arte. 28      da privati

1  Nessuno può, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, effettuare ricerche archeologiche sul territorio ginevrino.

2  Il rilascio di tale autorizzazione non conferisce alcun diritto sugli oggetti rinvenuti.

 

Arte. 29 Partecipazione finanziaria

1  Lo Stato può contribuire finanziariamente alle spese delle ricerche archeologiche autorizzate ai sensi della presente legge.

2  I sussidi stanziati possono essere ridotti o soppressi se i lavori sono stati eseguiti in modo non conforme alle condizioni prescritte.

 

Arte. 30 Diritto di accesso

I rappresentanti dell’autorità competente possono visitare ed esaminare in qualsiasi momento le opere intraprese dallo Stato, dai comuni o da privati ​​che possano riportare alla luce antichità o curiosità naturali.

 

Sezione 2 Reperti

 

Arte. 31 Avviso obbligatorio

1  Chiunque scopre una curiosità antica o naturale ai sensi dell’articolo 724 del codice civile deve darne immediata comunicazione all’autorità competente.

2  Lo stesso obbligo grava su ogni magistrato o funzionario pubblico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza del ritrovamento di un’antichità o di una curiosità naturale.

 

Arte. 32 Misure cautelari

L’autorità competente adotta le misure precauzionali necessarie fino alla decisione sulla sorte dell’oggetto scoperto. Non è possibile proseguire i lavori sul luogo del ritrovamento senza il consenso di questa autorità.

 

Arte. 33 Attribuzione

1  La proprietà degli oggetti rinvenuti è determinata ai sensi degli articoli 723 e 724 del codice civile.

                 Confisca

2  Le antichità e le curiosità naturali che, al momento della loro scoperta, non sono state annunciate o consegnate all’autorità competente, possono essere sequestrate a beneficio dello Stato su richiesta di questa autorità. Resta salvo il disposto dell’articolo 728 del codice civile.

 

Arte. 34 Conservazione

Lo Stato adotta le misure necessarie per la conservazione e lo studio dei resti archeologici.

 

Capitolo V Natura e siti

 

Sezione 1 Protezione generale

 

Arte. 35 Definizione

1  I siti e i paesaggi, le specie vegetali e i minerali che presentano interesse biologico, scientifico, storico, estetico o educativo sono protetti secondo la presente legge.

2  I siti, ai sensi del primo comma, costituiscono in particolare:

  1. a) paesaggi caratteristici, quali sponde, pendii, belvedere;
  2. b) complessi edificati che meritano di essere tutelati per sé o per la loro ubicazione privilegiata.

3  Sono fatte salve le disposizioni della legge sulle costruzioni e impianti vari, del 14 aprile 1988, relativa alle aree protette. (8)

 

Arte. 36 Misure di protezione

1  Il Consiglio di Stato emana i provvedimenti necessari per la tutela, la conservazione e lo sviluppo dei siti di cui all’articolo 35.

2  Può autorizzare solo con riserva o addirittura vietare:

                 Alberi, boschetti, siepi

  1. a) l’abbattimento, la potatura o la distruzione di alcune specie di alberi, aree boschive, boschetti, cespugli o siepi;

Corso d’acqua

  1. b) la modifica o la rimozione dei corsi d’acqua, del loro fondo, delle loro sponde o delle loro immediate vicinanze, nonché di stagni, paludi, ruscelli e vecchi letti di corsi d’acqua sede di associazioni vegetali naturali, quali canneti e giunchi;

Depositi di materiali, rifiuti e rifiuti

  1. c) l’istituzione di depositi di materiali, rifiuti o immondizie;

Scavi di ghiaia e operazioni simili

  1. d) l’apertura e il riempimento di una cava di ghiaia o operazioni simili;

Prodotti chimici

  1. e) l’uso di prodotti chimici (concimi, pesticidi, insetticidi, erbicidi) se nuoce all’equilibrio biologico;
  2. f)  (19)

Tende, veicoli e case mobili

  1. g) l’installazione di tende, veicoli abitabili o case mobili, nonché la realizzazione di aree destinate ad accoglierli;

Traffico

  1. h) circolazione e parcheggio dei veicoli;

Aspetto, carattere e accesso

  1. i) qualsiasi atto avente l’effetto di modificare l’aspetto, il carattere o l’accessibilità di un sito, da un punto di vista o da un settore di vista.

Contributo sostitutivo

3  Se le circostanze lo giustificano, l’autorità competente può sostituire alle condizioni previste un contributo sostitutivo secondo un tasso fissato mediante regolamento.

 

Arte. 37 Economia agraria e forestale

Il Consiglio di Stato tiene conto, nell’applicazione della presente legge, delle specifiche esigenze dell’economia agricola e forestale.

 

Sezione 2 Mappa del sito

 

Arte. 38 Concetto e contenuto

1  Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni necessarie per lo sviluppo o la conservazione di un sito protetto approvando un planimetria corredato, ove applicabile, da regolamenti.

2  Tali piani e regolamenti determinano in particolare:

  1. a) misure volte ad assicurare la conservazione o il miglioramento dei luoghi, quali: manutenzione degli edifici esistenti, allineamento attorno ai margini di boschi e foreste o corsi d’acqua; angoli di visione, arborizzazione;
  2. b) le condizioni relative a costruzioni, installazioni ed operazioni di ogni genere (ubicazione, dimensione, volume, aspetto, destinazione);
  3. c) percorsi aperti al pubblico nonché vie di accesso ad un sito o punto panoramico;
  4. d) riserve naturali.

3  In assenza di altre disposizioni previste nel piano regolatore o nel suo regolamento, si applicano gli articoli 90, paragrafo 1, e 93, paragrafi 1, 2 e 4, della legge sulle costruzioni e sugli impianti diversi, del 14 aprile 1988. per analogia ai lavori eseguiti negli edifici dichiarati mantenuti, soggetti a casi di pubblico interesse. (41)

4  Gli edifici mantenuti ai sensi del comma 2, lettera a, non possono, senza l’autorizzazione del Consiglio di Stato, essere demoliti, trasformati o subiti importanti restauri. (17)

5  Le disposizioni necessarie per lo sviluppo o la conservazione dei diversi settori delle sponde del lago, previste dalla legge sulla protezione generale delle sponde del lago, del 4 dicembre 1992, e i piani ad essa allegati, in particolare i piani n. 30002-198-261-516  e 30085A-506-530 sono riservati. (45)

 

Arte. 39 (27)

1  Il progetto di planimetria è redatto dal dipartimento d’ufficio o su richiesta del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio o di un comune; è elaborato dall’assessorato in ottemperanza alla richiesta e in collaborazione con il comune e la commissione per i monumenti, la natura e i siti, sulla base di un progetto preliminare studiato dall’assessorato, dal comune o da privati.

2  I comuni possono inoltre chiedere in qualsiasi momento al Consiglio di Stato l’adozione, la modifica o l’abrogazione di un piano urbanistico riguardante il proprio territorio procedendo ai sensi del comma 3.

3  Il consiglio d’amministrazione, il sindaco, elabora a questo scopo, in collegamento con il dipartimento e la commissione monumenti, natura e siti, un progetto di piano regolatore. Previa comunicazione del consiglio comunale espressa sotto forma di delibera, il progetto viene trasmesso al Consiglio di Stato il quale, dopo averne accertato formalmente la rispondenza ai requisiti di legge, è poi tenuto ad avviare il procedimento previsto dall’articolo 40.

4  Anche il Consiglio di Stato è tenuto ad avviare la procedura prevista dall’articolo 40, quando riceve un progetto preliminare allegato ad una richiesta proveniente dal Gran Consiglio.

 

Arte. 39A (27)

 

Arte. 40 (13)    Procedura di adozione

Inchiesta pubblica

1  Il progetto di piano urbanistico è oggetto di un’istruttoria pubblica della durata di almeno 30 giorni, annunciata mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed affissa nel Comune. Le comunicazioni personali sono inviate tramite raccomandata ai proprietari dei terreni compresi nel perimetro quando il numero delle singole comunicazioni non supera le 50.

                 Commenti

2  Durante la durata dell’inchiesta pubblica chiunque può prendere conoscenza del progetto presso il Comune o l’ufficio competente e trasmettere a quest’ultimo le proprie osservazioni.

                 Avviso comunale

3  Contemporaneamente all’apertura dell’inchiesta pubblica, il dipartimento trasmette il progetto di piano al comune affinché possa essere inserito all’ordine del giorno del consiglio comunale. Al termine dell’indagine, il dipartimento trasmette al Comune le osservazioni ricevute. L’amministrazione comunale deve comunicare la propria comunicazione entro 60 giorni dal ricevimento delle osservazioni. Il suo silenzio costituisce un’approvazione senza riserve.

                 Progetto di decisione

4  Al termine della procedura di cui ai commi da 1 a 3, il dipartimento esamina se sia necessario apportare modifiche al progetto di planimetria per tener conto delle osservazioni raccolte e della comunicazione comunale.

                 Pubblicazione

5  Il progetto di planimetria è poi pubblicato sul foglio avvisi ufficiale ed affisso presso il comune.

                 Opposizione

6  Per un periodo di 30 giorni dalla prima pubblicazione, qualunque persona, ente o autorità legittimata a ricorrere contro il piano urbanistico può dichiarare la propria opposizione, con atto scritto e motivato, al Consiglio di Stato. (16)

                 Decisione sull’opposizione e adozione del piano

7  Il Consiglio di Stato delibera sulle opposizioni, modifica il progetto e poi adotta la planimetria. Qualora vi abbia apportato modifiche, esamina preliminarmente se vi sia motivo di riaprire in tutto o in parte il procedimento previsto dal presente articolo. L’adozione del piano è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

8  Tuttavia, nel caso in cui un Comune si sia opposto al progetto e il Consiglio di Stato intenda respingerlo, lo deferisce prima al Gran Consiglio che si pronuncia in forma di delibera. Se l’opposizione viene accolta, il Consiglio di Stato può modificare di conseguenza il piano. Si procede quindi secondo il comma 7.

                 Appello

9  Il ricorso contro l’adozione del piano è disciplinato dall’articolo 35 della legge di attuazione della legge federale sulla pianificazione territoriale, del 4 giugno 1987.

                 Modificare

10  Il piano è soggetto a revisione periodica. Salvi elementi secondari, per i quali non è necessaria una nuova inchiesta pubblica, la sua modifica o abrogazione è sottoposta alla stessa procedura.

                 Concorrenza con modifica del regime zonale

11  Quando una modifica dei confini della zona viene sottoposta a inchiesta pubblica ai sensi dell’articolo 16 della legge di attuazione della legge federale del 4 giugno 1987 sulla pianificazione del territorio, il dipartimento può contemporaneamente, o immediatamente dopo, sottoporre all’inchiesta pubblica un progetto di planimetria coprire un perimetro situato all’interno della nuova zona da realizzare; può procedere con le stesse modalità a richiedere la comunicazione al Comune e ad aprire la procedura di opposizione ai sensi dei commi da 3 a 6. In questo caso, il Consiglio di Stato non può, però, approvare il piano urbanistico finché non sia stata effettuata la modifica delle zone di confine. adottato dal Gran Consiglio.

                 Concorso con un piano di quartiere localizzato

12  Quando è iniziata l’elaborazione di un piano localizzato di quartiere, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge sull’ampliamento delle vie di comunicazione e sullo sviluppo dei quartieri o località, del 9 marzo 1929, a seguito dell’emanazione di una previa autorizzazione edilizia, non può essere elaborata alcuna planimetria il cui perimetro copra in tutto o in parte quello del piano localizzato di quartiere prima dell’adozione di quest’ultimo.

13  Quando un piano localizzato di quartiere è stato approvato, non possono trascorrere meno di 5 anni tra la data della sua adozione e l’esame di un progetto di piano localizzato il cui perimetro coprirebbe in tutto o in parte il piano localizzato di quartiere.

 

Arte. 41 Espropriazione

1  L’espropriazione dei diritti necessari per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 38, lettere c e d, prevista da un piano regolatore, può essere proposta dal Consiglio di Stato. Si applica la legge sull’esproprio.

2  Il diritto di espropriazione spetta allo Stato. Il Consiglio di Stato può tuttavia esercitarlo a vantaggio del comune del luogo o di altre persone fisiche o giuridiche perseguendo gli scopi di cui all’articolo 1 per puro idealismo.

 

Capo VA (44)   Lavori sotterranei

 

Articolo 1 (44)          Protezione generale

 

Arte. 41A (44)   Definizione

1  Le opere sotterranee meritevoli di protezione legate alle antiche fortificazioni di Ginevra sono protette ai sensi della presente legge.

2  Costituisce opera sotterranea collegata alle antiche fortificazioni, ai sensi del primo comma, ogni galleria, ogni galleria cosiddetta d’ascolto o contromina, ogni galleria e ogni casamatta costruita dal XVI al XVIII secolo nell’ambito delle opere siti di fortificazione della città di Ginevra.

 

Arte. 41B (44)   Poteri

1  Nei limiti dell’articolo 667 del codice civile svizzero, le opere sotterranee legate alle antiche fortificazioni fanno parte del demanio pubblico, ai sensi dell’articolo 1, lettera d, della legge sul demanio pubblico del 24 giugno 1961.

 

Arte. 41C (44)   Avviso obbligatorio

1  Qualsiasi persona fisica o giuridica che scopre una struttura sotterranea o un tratto di struttura sotterranea, in particolare nell’ambito di lavori, deve avvisare immediatamente l’autorità competente.

2  Lo stesso obbligo incombe al funzionario pubblico che, nell’esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza del ritrovamento di un edificio sotterraneo o di un tratto di edificio sotterraneo.

 

Arte. 41D (44)   Misure cautelari

L’autorità competente adotta le misure precauzionali necessarie finché non viene presa una decisione sulla sorte della struttura o della parte di struttura sotterranea scoperta. Non è possibile proseguire i lavori sul luogo del ritrovamento senza il consenso di questa autorità, che prenderà la sua decisione il prima possibile.

 

Sezione 2 (44)          Missioni statali

 

Arte. 41E (44)   Documentazione

1  Il dipartimento procede senza indugio al censimento delle opere sotterranee ai sensi dell’articolo 41A, comma 2.

2  Costituisce documentazione storica, archeologica e fotografica su tutte le opere sotterranee individuate.

3  Redige una carta della situazione completa e aggiornata di tutte le opere sotterranee ai sensi dell’articolo 41A, comma 2.

4  Sono specificati la lunghezza, lo stato di conservazione e il valore patrimoniale dei tratti e delle aree cartografate.

5  La mappa della situazione è resa pubblica sul sistema d’informazione del territorio di Ginevra (SITG).

 

Arte. 41F (44)   Tutela e conservazione

1  Le opere sotterranee meritevoli di tutela individuate secondo la cartografia sono mantenute e non possono, senza l’autorizzazione del Consiglio di Stato, essere demolite, subire trasformazioni rilevanti o interrate.

2  Il dipartimento assicura la sorveglianza delle opere sotterranee meritevoli di protezione. Come tale, potrà prescrivere o adottare, in qualsiasi momento, ogni provvedimento utile al loro mantenimento, conservazione o ripristino. L’ufficio specializzato interessato notifica ogni richiesta di permesso di costruire.

3  Tutti i lavori relativi ad altre opere sotterranee devono essere soggetti a preavviso da parte del servizio specializzato interessato.

4  Il dipartimento completa la mappa della situazione aggiornando, se necessario, il valore patrimoniale delle opere.

 

Arte. 41G (44)   Valorizzazione e utilizzo

1  Il Dipartimento promuove l’interesse patrimoniale delle opere sotterranee meritevoli di tutela, in particolare favorendone un’ampia diffusione a fini didattici. Incoraggia ogni misura volta a rendere accessibili al pubblico le opere sotterranee meritevoli di tutela.

2  L’autorità competente determina caso per caso le modalità e le condizioni di accessibilità a queste opere.

3  Il Consiglio di Stato può affidare, sotto il suo controllo, alcune delle sue missioni a persone fisiche o giuridiche che perseguono idealmente gli scopi definiti nell’articolo 1.

 

Sezione 3 (44)          Manutenzione

 

Arte. 41H (44)   Principio

1  Gli interventi di conservazione e manutenzione delle strutture sotterranee meritevoli di protezione competono allo Stato.

2  Le spese risultanti dai necessari lavori di conservazione e manutenzione sono a carico dello Stato.

 

Arte. 41I (44)   Obblighi del titolare

Fatto salvo l’articolo 41J, le opere o tratti di opere sotterranee meritevoli di protezione, la cui utilità per l’esercizio dei beni di cui sopra è stata ammessa in base all’articolo 667 del Codice civile svizzero, devono essere mantenute dal proprietario degli edifici o del terreno interessati.

 

Arte. 41J (44)   Partecipazione finanziaria dello Stato

Lo Stato può contribuire finanziariamente alle spese di conservazione, manutenzione e restauro delle opere indicate nell’articolo 41I, secondo i termini descritti negli articoli 42F e ss.

 

Capo VI Mezzi finanziari

 

Sezione 1 Fondo cantonale (22)

 

Arte. 42 Fondo cantonale

1  La copertura finanziaria delle misure adottate dallo Stato per la protezione dei monumenti, della natura e dei siti è assicurata da un “Fondo cantonale per i monumenti, la natura e i siti”.

                 Finanziamento

2  Il fondo è finanziato da:

  1. a) un credito annuo previsto nel bilancio dello Stato;
  2. b) sovvenzioni, liberalità ed altre agevolazioni, in particolare sovvenzioni federali per la tutela dei monumenti, della natura e dei siti, del paesaggio, nonché nel campo dell’archeologia, assegnate direttamente a singoli progetti o sulla base di accordi di programma;(29)
  3. c) il prodotto delle sanzioni irrogate e dei contributi riscossi ai sensi della presente legge.

Gestione

3  Il Consiglio di Stato determina, con regolamento, le modalità di gestione del fondo.

 

Sezione 2 (26)         Sovvenzione per il restauro edilizio

 

Arte. 42A (26)  Gol

Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di incentivare il restauro degli immobili meritevoli di interesse ai sensi dell’articolo 42 quater, prevalentemente ad uso residenziale sotto forma di contributi una tantum.

 

Arte. 42B (38)   Credito per investimenti (22)

1  Il Consiglio di Stato richiede al Gran Consiglio i crediti di investimento necessari per finanziare:

  1. a) l’assegnazione di sussidi cantonali destinati a favorire il restauro degli edifici;
  2. b) l’avvio o il completamento di studi o censimenti che consentano all’autorità di adottare le misure di tutela previste dalla presente legge, in particolare il censimento e l’iscrizione nell’inventario degli edifici meritevoli di protezione.

2 È applicabile  la legge sulla gestione amministrativa e finanziaria dello Stato, del 4 ottobre 2013 .

 

Arte. 42C Edifici di interesse (22)

Costruendo l’interesse del patrimonio, dobbiamo in linea di principio comprendere:

– qualsiasi edificio classificato, iscritto nell’inventario, situato in un’area protetta o costituente un insieme protetto della fine del XIX secolo o dell’inizio del XX secolo , che deve pertanto essere mantenuto;

– qualsiasi edificio la cui manutenzione sia richiesta da un piano regolatore, in particolare da un piano urbanistico o da un’altra misura di tutela del patrimonio;

– eccezionalmente, altri edifici la cui manutenzione è raccomandata dalla Commissione dei Monumenti, della Natura e dei Siti a causa del loro interesse architettonico o storico.

 

Arte. 42D (26)  Utilizzo del credito

Il credito viene utilizzato sotto forma di sovvenzioni ai proprietari di edifici.

 

Arte. 42E (41)

 

Arte. Titolari dei diritti 42F (22)

1  I proprietari di immobili che hanno presentato domanda di concessione edilizia per lavori di ristrutturazione possono chiedere la concessione di un sussidio fino all’apertura del cantiere.

                 Procedura

2  La procedura dettagliata di assegnazione è stabilita nelle norme di esecuzione della presente legge.

 

Arte. Termini 42G (22)

1  Una borsa può essere concessa se l’opera in questione soddisfa gli obiettivi definiti nella sezione 42A.

2  Il sussidio concesso non può essere trasferito sugli affitti.

3  Il sussidio è fissato prima dell’esecuzione dei lavori; viene corrisposto dopo che il dipartimento ha verificato la conformità del lavoro svolto con quello autorizzato.

 

Arte. 42H (41)   Decisione

Il dipartimento decide su ogni richiesta di sovvenzione.

 

Capo VII Autorità

 

Arte. 43 Elevata sorveglianza

Oltre ai poteri conferitigli dalla presente legge, il Consiglio di Stato esercita un’alta vigilanza in materia di tutela dei monumenti, della natura e dei siti.

 

Arte. 44 Potere regolamentare

Il Consiglio di Stato emana le norme necessarie per l’applicazione della presente legge.

 

Arte. 45 Autorità competente

Il Consiglio di Stato designa, con mezzi regolamentari, l’autorità competente per l’esecuzione della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione.

 

Arte. 46 Commissione Monumenti, Natura e Siti

1  Il Consiglio di Stato nomina, all’inizio di ogni legislatura, una commissione cantonale per i monumenti, la natura e i siti.

                 Composizione e presidenza

2  Tale commissione è così composta: (5)

  1. a) 1 membro per ciascun partito rappresentato nel Gran Consiglio, designato da quest’ultimo;(5)
  2. b) 3 membri su proposta dell’Associazione dei Comuni di Ginevra, di cui 1 designato dalla Città di Ginevra;(5)
  3. c) un massimo di 11 membri effettivi e 3 membri supplenti, di cui la maggioranza dei membri effettivi e supplenti devono essere delegati di associazioni d’importanza cantonale che perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 1, gli altri membri compreso un delegato di AgriGenève e specialisti nei settori soggetti alla valutazione della commissione.(32)

3  La Commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto per un anno, previa approvazione del Consiglio di Stato. Questo mandato è rinnovabile. (40)

 

Arte. 47      Abilità

1  La Commissione Monumenti, Natura e Siti ha carattere consultivo. Dà avviso su tutti gli oggetti che, per causa della questione, rientrano nella sua giurisdizione. In linea di principio, decide una sola volta su ogni richiesta di autorizzazione, eventuali comunicazioni aggiuntive vengono impartite dall’Ufficio del patrimonio e dei siti su delega della commissione. (41)

2  Può proporre qualsiasi misura che possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

3  Può delegare le sue competenze alle sottocommissioni permanenti nonché all’Ufficio del patrimonio e dei siti. (41)

 

Arte. 48      Responsabilità e funzionamento

Il Consiglio di Stato stabilisce, con regolamento, le competenze specifiche e le modalità di funzionamento della Commissione Monumenti, Natura e Siti.

 

Arte. 49 (41)    Relazione annuale

La relazione redatta dalla commissione per i monumenti, la natura e i siti ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge sulle commissioni ufficiali, del 18 settembre 2009, è trasmessa al Consiglio di Stato e resa pubblica.

 

Capo VIII Misure amministrative, sanzioni, recupero delle multe e spese

 

Sezione 1 Misure amministrative

 

Arte. 50 Natura delle misure

Le varie misure che possono essere disposte dall’autorità competente sono:

  1. a) l’esecuzione dei lavori;
  2. b) sospensione del lavoro;

(c) una particolare modalità d’uso o il divieto d’uso di un impianto o di una cosa;

(d) il ripristino, la riparazione, la sostituzione e la modifica di un impianto o di una cosa;

(e) la rimozione di un impianto o di una cosa.

 

Arte. 51 Procedura

L’autorità competente notifica agli interessati, mediante lettera raccomandata, i provvedimenti che dispone. Fissa un termine per la loro esecuzione, a meno che non invochi l’urgenza.

 

Arte. 52 Monitoraggio e accesso

1  I proprietari o i loro incaricati, appaltatori e utilizzatori devono attenersi alle misure ordinate dall’autorità competente.

2  Essi sono tenuti ad agevolare l’esercizio del loro mandato agli agenti preposti all’applicazione della presente legge e dei suoi regolamenti; essi devono rispondere senza ritardo ad ogni richiesta di informazioni.

 

Arte. 53 Lavoro d’ufficio

1  In caso di emergenza, i provvedimenti che non sono stati adottati entro 24 ore dalla notifica sono adottati d’ufficio.

2  Tuttavia, in caso di danno imminente, l’autorità competente prende immediatamente le misure necessarie. Ne informerà gli interessati nel più breve tempo possibile.

3  Negli altri casi, se il termine di esecuzione è scaduto senza esito, le misure ordinate saranno adottate d’ufficio solo allo scadere di un nuovo termine di almeno 5 giorni, fissato mediante lettera raccomandata.

 

Arte. 54 Riparazione di opere

I lavori non eseguiti secondo le misure prescritte e a regola d’arte dovranno essere rifatti su richiesta dell’autorità competente e, se necessario, eseguiti in maniera automatizzata.

 

Arte. 55 Responsabilità civile e penale

L’esecuzione di ordini o lavori non solleva in alcun modo la responsabilità dell’interessato per i danni cagionati a terzi prima, durante o dopo l’esecuzione dei lavori, né lo solleva dalle conseguenze civili, penali e amministrative degli illeciti commessi .

 

Sezione 2 Sanzioni

 

Arte. 56 Multe

1  È punito con la multa amministrativa da 20 franchi a 40 000 franchi chiunque:

(a) la presente legge;

(b) i regolamenti e le ordinanze emanati ai sensi della presente legge;

(c) gli ordini emessi dall’autorità competente entro i limiti della presente legge e dei regolamenti e ordini emessi ai sensi della stessa.

2  Nella fissazione della multa si tiene conto della gravità del reato.

3  Le sanzioni pecuniarie sono irrogate dall’autorità competente, fatte salve le sanzioni più pesanti in caso di delitti o eventuali danni.

4  L’azione penale si prescrive in 7 anni. (28)

 

Arte. 57 minuti

Le violazioni vengono rilevate dalle forze dell’ordine e da tutti gli altri agenti incaricati di garantire il rispetto di questa legge.

 

Sezione 3 Recupero di multe e onorari

 

Arte. 58 Costi del lavoro d’ufficio

1  Le spese risultanti dall’esecuzione dei lavori sono a carico degli interessati previa notifica di verbale da parte dell’autorità competente.

2  Questo tagliando può essere impugnato secondo le disposizioni della presente legge.

3  Il debito dello Stato è fruttifero di interessi al tasso del 5% annuo a partire dalla notifica del tagliando.

 

Arte. 59 Solidarietà

Quando più persone possiedono un immobile, sono obbligate in solido a pagare multe e tasse.

 

Arte. 60 procedimenti giudiziari

1  Conformemente alle disposizioni generali della legge sulla procedura amministrativa del 12 settembre 1985, le decisioni definitive che infliggono un’ammenda nonché le ricevute finali relative alle spese di lavoro ufficiale sono assimilate alle sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sull’esecuzione forzata e sul fallimento, dell’11 aprile 1889. (6)

 (6)

3  Il recupero prosegue su richiesta dell’autorità competente secondo le disposizioni della legge federale sulla riscossione dei crediti e sul fallimento.

4  Il procedimento si svolge nel Cantone, indipendentemente dal domicilio del debitore.

 

Arte. 61 Ipoteca legale

1  Il pagamento delle multe e delle spese di lavoro d’ufficio è garantito da ipoteca legale (art. 836 cc).

2  L’ipoteca nasce, senza iscrizione, contemporaneamente al debito che essa garantisce. Esso è al primo posto, in concorrenza con le altre ipotesi giuridiche di diritto pubblico, e prevale su ogni altro titolo immobiliare.

3  Gli interessi, le spese di realizzo e gli altri accessori legittimi del debito sono garantiti allo stesso rango del capitale.

4  Se i debiti di cui al comma 1 riguardano più immobili, ciascuno di essi è gravato da ipoteca solo per la parte che lo riguarda.

5  L’ipoteca è iscritta nel registro fondiario, a fini dichiarativi, su esclusiva richiesta dell’autorità competente, accompagnata dalla decisione o dalla ricevuta costitutiva del debito.

 

Capitolo IX Rimedi

 

Arte. 62 (16)    Principio

 (33)

                 Autorità di ricorso

2  Il Tribunale amministrativo di primo grado (35) , nella sua composizione prevista dall’articolo 143 della legge sulle costruzioni e sugli impianti vari, del 14 aprile 1988, tratta in primo grado i ricorsi avverso le decisioni prese ai sensi della presente legge o delle sue disposizioni di attuazione , fatto salvo il paragrafo 3. (31)

                 Decisioni del Consiglio di Stato e decisioni in materia di diritto di prelazione e inventario

3  Il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, contro la decisione del comune o dello Stato di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 24 e contro le decisioni del dipartimento adottate in applicazione degli articoli 5 e 7 di tale legge, devono essere indirizzate direttamente alla sezione amministrativa della Corte di giustizia (35) . (27)

                 Mappa del sito

4  È riservato il ricorso avverso la decisione con cui il Consiglio di Stato adotta un planimetria, ai sensi dell’articolo 40, comma 9, della presente legge.

5  La sezione amministrativa della Corte di giustizia (35) può sentire la Commissione dei Monumenti, della Natura e dei Siti.

 

Arte. 63 (27)    Rimedi dei comuni e delle associazioni

I comuni e le associazioni di rilevanza cantonale attive da più di tre anni che, secondo i loro statuti, si dedicano per puro ideale allo studio di questioni relative alla pianificazione territoriale e alla tutela dell’ambiente o alla tutela dei monumenti, della natura o dei siti hanno legittimato a ricorrere in appello.

 

Capo X Disposizioni finali e transitorie

 

Arte. 64 Menzione nel registro fondiario

Le limitazioni della proprietà fondiaria derivanti da questa legge possono essere iscritte nel registro fondiario.

 

Arte. 65 Concorso legale

Le disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti si applicano alle richieste di autorizzazione prescritte dalla legge sulle costruzioni e sugli impianti vari. Salvo espressa riserva, prevalgono sulle altre disposizioni della legislazione ginevrina che disciplinano, per gli stessi scopi, gli oggetti protetti ai sensi di tale legge.

 

Arte. 66 Disposizioni riservate

Sono riservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti federali e cantonali, nonché i diritti di terzi; nei loro confronti nessuna autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge è opponibile.

 

Arte. 67 Clausola abrogativa

La legge per la conservazione dei monumenti e la protezione dei siti, del 19 giugno 1920, è abrogata.

 

Arte. 68 (21)

 

Arte. 69 Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato determina l’entrata in vigore della presente legge.

 

Arte. 70 (21)    Edifici classificati secondo la legge del 1920

Sono e restano classificati, ai sensi di questa legge, i monumenti e i siti classificati ai sensi della legge per la conservazione dei monumenti e la protezione dei siti, del 19 giugno 1920.

 

Arte. 71 (21)    Edifici mantenuti secondo una planimetria

In assenza di altre norme previste dal piano urbanistico o dal suo regolamento, agli interventi eseguiti negli edifici dichiarati mantenuti, salvi i casi di interesse pubblico, si applica per analogia l’articolo 90, comma 1, della legge sulle costruzioni e impianti vari.

Titolo RSG Data di adozione Entrata in vigore
L 4 05 L sulla tutela dei monumenti, della natura e dei siti 04.06.1976 01.01.1977
Modifiche e commenti:    
  ha . ad 62/4b: FAO del 16.07.1976 01.01.1977
  B . ad 46/2-3: (entrata in vigore ritardata) 04.06.1976 01.03.1978
  1 . nt : 39, 40 14.12.1978 27/01/1979
  2 . nt : 21 07.05.1981 01.01.1982
  3 . N. : 2/10, 38/3, 62/5;
nt : 12, 13/1, 17, 62/4b, 63
08.10.1981 21/11/1981
  4 . nt : 62/4b 24/06/1982 21/08/1982
  5 . nt : 46/2 p. 1, 46/2a, 46/2c;
nt : 46/2b
14.10.1982 11.12.1982 01.03.1986
  6 . nt : 60/1; ha. : 60/2 12.09.1985 01.01.1986
  7 . nt : 40 18/09/1987 26/11/1987
  8 . nt : 35/3 14/04/1988 11.06.1988
  9 . nt : 40/6 06.05.1988 02.07.1988
10 . nt : 62/4 p. 1, 62/4a-b 04/09/1992 13.06.1992
11 . nt : 24, 62/4b 02/11/1993 17/04/1993
12 . N. : 39A, ( d.: 40/8-11 >> 40/9-12) 40/8;
nt : 40/1, 40/6-7
29/04/1993 26.06.1993
13 . nt : 40 23/01/1998 21/03/1998
14 . N. : 56/4 05.11.1998 31/12/1998
15 . nt : 46/2c 17.12.1998 27/02/1999
16 . nt : 40/6, 62-63 11.06.1999 01.01.2000
17 . N. : ( d.: 7/2-4 >> 7/4-6) 7/2-3, 7/7-8,
d.: 9/1-4 >> 9/2-5) 9/1 ,
d.: 38/3 >> 38/4) 38/3, 68/2;
nt : 1/b, 4
16/03/2000 13/03/2000
18 . N. : 39A/4; nt : 39A/1, 7/1 19/05/2000 20.07.2000
19 . ha. : 36/2f 09.06.2000 20.10.2000
20 . N. : 15/4; nt : 15/1, 15/3, 17/1 06.04.2001 02.06.2001
21 . N. : 10/3, 12/5, cap. XI, 70-77;
nt : 5/2, 7/3-5, 9/4-5, 12/4, 13/1;
ha. :68
17/05/2001 14/07/2001
22 . N. : sezione 1 del cap. VI, sezione 2 del cap. VI, 42A-42H 02.05.2002 29.06.2002
23 . N. : ( d.: 7/2-8 >> 7/3-9) 7/2;
nt : 10/3, 13/1
23/01/2004 20.03.2004
24 . ha. :39 01.04.2004 29.05.2004
25 . nt : 46/2c 21.10.2004 01.01.2005
26 . nt : sezione 2 del cap. VI, 42A, 42B/1, 42B/6, 42D 28.04.2005 28.06.2005
27 . N. : ( d.: 7/4-9 >> 7/5-10) 7/4, 39;
nt : 7/2, 10/3, 62/3, 63;
ha. : 39A
20/05/2005 04.08.2005
28 . nt : 56/4 17.11.2006 27/01/2007
29 . nt : 42/2b 21.09.2007 01.01.2008
30 . nt : 22/1 13.12.2007 12.02.2008
31 . nt : 42H/2, 62/2 18.09.2008 01.01.2009
32 . nt : 46/2c, 49 02.07.2010 31/08/2010
33 . ha. : 62/1 26.09.2010 01.01.2011
34 . nt

Altri articoli

  • Gennaio 20, 2025
    La benedission des animal a Sant’Antòni Abà du Ranvers e l’amore per loro , ma tuttavia non deve superare quello per gli esseri umani,
  • Gennaio 19, 2025
    Sotto il castello la prima festa di Sant’Antonio Abate  patrono degli agricoltori

Eventi e Feste

Eventi e Feste

Schede

Schede