Marzo 28, 2021

La presenza di un funzionario della Diocesi.

La presenza di un funzionario della Diocesi.

  1. (07 aprile 2005) EUFEMI. – Ai Ministri dell’interno e per i beni e le attivita` culturali. – Premesso che: dopo la determinazione commissariale n. 88 del 22 marzo 2005, sul sito della Fondazione Ordine Mauriziano e` apparso un bando di gara d’asta pubblica a firma del Commissario straordinario prefetto Anna Maria D’Ascenzo, ai fini dell’aggiudicazione delle affittanze giornaliere, un vero e proprio piano tariffario, limitatamente al periodo che va dal 1º.7.2005 al 30.4.2006, per lo svolgimento di manifestazioni espositive di pubblica frequentazione in generale, location, esposizioni, congressi, Senato della Repubblica XIV Legislatura – 18 – 800ª Seduta (pomerid.) Assemblea – Allegato A 12 Maggio 2005fiere, per quanto riguarda l’affitto di locali e/o aree espositive interne/ esterne presso i siti storici mauriziani; al punto 5) dello stesso bando di gara sono ricomprese l’AbbaziaChiesa di Staffarda e la Chiesa di Sant’Antonio di Ranverso; la legge 21 gennaio 2005, n. 4, di conversione del decreto-legge n. 267/2004, all’articolo 6-bis disciplinava, dopo le modifiche intervenute in sede parlamentare, l’esplicito riferimento all’articolo 831 del codice civile prevedendo per l’Abbazia di Staffarda l’uso sacro della stessa senza incompatibilita` con la destinazione culturale del bene medesimo nel rispetto delle intese Stato italiano-Santa Sede; la scelta del Commissario straordinario rappresenta una grave violazione della disposizione legislativa e dell’orientamento del legislatore, considerato che l’Abbazia di Staffarda e` un luogo di culto e che la stessa e` una res sacra, una Parrocchia consacrata fin dal 1804; il bene immobile e` sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprieta`; e` sacro in forza della sua destinazione, si chiede di sapere: se rispetto a tale scelta commerciale vi sia stata la preventiva autorizzazione dell’ordinario diocesano dopo avere sentito il parroco sull’uso cui spetta la vigilanza sulla res sacra; se non si ritenga che questa sorta di affitto, che implica un deprecabile sfruttamento commerciale, vada contro le esigenze imprescindibili e inalterabili della parrocchia; se si ritenga che tale scelta del Commissario straordinario abbia tenuto conto della disciplina dei beni culturali di interesse religioso e, in particolare, dell’articolo 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, del protocollo addizionale ai Patti Lateranensi e dell’articolo 12, che disciplina un regime di collaborazione per la tutela del patrimonio storico-artistico tenendo conto del principio di bilateralita` e dunque «previa intesa» riguardante beni destinati all’esercizio del culto; se e quali iniziative si intenda urgentemente assumere per bloccare le iniziative relative all’uso commerciale dell’Abbazia di Staffarda e di Sant’Antonio di Ranverso in aperta violazione della legge 21 gennaio 2005, n. 4; quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sull’operato del Commissario straordinario D’Ascenzo, su cui l’interpellante non ha mancato in precedenti occasioni di esprimere profonde riserve
  2. NO ALIENAZIONE
  3. Il comma 6 bis, introdotto dal Senatoprecisa che viene mantenuto l’uso sacro della Abbazia di Staffarla in conformità con la prescrizione dell’art. 831 del Codice Civile, ai sensi del quale gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico  non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione.

DIOCESI PRESENZA

Esprime la propria contrarietà alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché al prefigurato spostamento del potere nella materia in esame dal Ministero dell’interno al Ministero per i beni culturali, mentre ritiene che le misure previste dall’articolo 3 siano condivisibili. Segnala altresì che nello Statuto dell’Ordine Mauriziano è prevista la presenza della Diocesi di Torino, mentre un’analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge all’esame; perplessità desta inoltre l’assenza di indicazioni in merito all’apporto della Regione Piemonte alla Fondazione Mauriziana, cui partecipa, a fronte del trasferimento di beni da parte  dell’Ordine Mauriziano. Ritiene comunque indispensabile accertare le responsabilità di coloro che hanno condotto l’Ordine Mauriziano di Torino a un così ingente debito, tanto più grave in quanto il suo bilancio fino al 1995 era in attivo.

COMPLESSO MONASTICO CISTERCENSE

del complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il complesso edilizio del Concentrico e le pertinenze mobiliari ed ambientali per una fascia di 100 metri a partire da quest’ultimo;

§      del complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarla con il complesso edilizio del Concentrico e le pertinenze mobiliari ed ambientali per una fascia di 100 metri a partire da quest’ultimo.

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il bene immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprietà; è sacro in forza della destinazione

IL BENE IMMOBILE SACRO NON CAMBIA DESTINAZIONE

al punto 5) dello stesso bando di gara sono ricomprese l’Abbazia-Chiesa di Staffarda e la Chiesa di Sant’Antonio di Ranverso;

la legge 21 gennaio 2005, n. 4 di conversione del decreto legge 267/2004 all’articolo 6 bis disciplinava, dopo le modifiche intervenute in sede parlamentare, l’esplicito riferimento all’articolo 831 del codice civile prevedendo per l’Abbazia di Staffarda l’uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo nel rispetto delle Intese Stato italiano Santa Sede;

la scelta del Commissario straordinario rappresenta una grave violazione della disposizione legislativa e dell’orientamento del legislatore considerato che l’Abbazia di Staffarda è un luogo di culto che la stessa è una “res Sacra”, una Parrocchia consacrata fin dal 1804;

il bene immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprietà; è sacro in forza della destinazione;

se rispetto a tale scelta commerciale vi è stata la preventiva autorizzazione dell’ordinario diocesano dopo avere sentito il parroco sull’uso cui spetta la vigilanza sulla res sacra;

se non ritenga che questa sorta di affitto, che implica un deprecabile sfruttamento commerciale, non vada contro le esigenze imprescindibili e inalterabili della parrocchia;

se, tale scelta del Commissario straordinario abbia tenuto conto della disciplina dei beni culturali di interesse religioso e in particolare dell’articolo 5 della legge 25 marzo 1985 n. 121, del protocollo addizionale ai patti Lateranensi e dell’articolo 12 che disciplina un regime di collaborazione per la tutela del patrimonio storico artistico tenendo conto del principio di bilateralità e dunque “previa intesa” riguardanti beni destinati all’esercizio del culto;

quali iniziative intendano urgentemente assumere per bloccare le iniziative relative all’uso commerciale dell’Abbazia di Staffarda e di Sant’Antonio di Ranverso in aperta violazione della legge 21 gennaio 2005, n. 4;

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