La Legge per tutti l’oblio su Internet.
La Legge per tutti l’oblio su Internet.
Diritto all’oblio: a chi si chiede?
L’esercizio del diritto all’oblio può essere chiesto a due destinatari differenti:
- se si tratta di cancellazione dei propri dati personali, allora la richiesta va fatta al titolare o al gestore del sito internet;
- se, al contrario, si tratta di deindicizzare i propri dati, cosicché non siano più reperibili, allora la richiesta va inoltrata al motore di ricerca (ad esempio, a Google).
Diritto all’oblio: quando scatta?
Il diritto all’oblio, cioè il diritto a essere dimenticati mediante la cancellazione o la deindicizzazione dei propri dati nel web, scatta solamente nell’ipotesi in cui ci sia stata una violazione della privacy.
Non è possibile chiedere quando pare e piace la cancellazione dei propri dati apparsi in internet: se questi ci sono finiti legittimamente, magari perché si tratta di un personaggio pubblico oppure perché si è prestato il consenso, allora si potrà fare ben poco.
Per la precisione, secondo la legge [1], l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e il titolare del trattamento ha l’obbligo di provvedere alla loro eliminazione in presenza di uno dei seguenti motivi:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
- l’interessato si oppone al trattamento;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Diritto all’oblio: quando rivolgersi al tribunale o al Garante?
Qualora il sito o il motore di ricerca non voglia provvedere alla cancellazione o alla deindicizzazione dei dati personali, allora non resta che ricorrere all’autorità giudiziaria.
In pratica, quando il diritto all’oblio non può essere azionato “con le buone”, occorre rivolgersi al tribunale e chiedere una sentenza con cui si condanni il titolare del trattamento alla rimozione dei dati, oltre che a pagare l’eventuale risarcimento dei danni.
In alternativa al tribunale è possibile fare reclamo all’Autorità garante per la privacy chiedendo che emetta un provvedimento con cui si comanda al sito internet di eliminare i dati personali dal web, ovvero al motore di ricerca di impedire la visualizzazione di determinate pagine internet, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
Contro la decisione del Garante è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.