Il marchio registrato Max Camerette registrato all’ufficio marchi e brevetti delle Camere di Commercio di Torino, può pertanto essere venduto, concesso in licenza a terzi per la totalità o anche per una parte di prodotti o servizi. Nel caso di marchio dato in licenza, il titolare del marchio mantiene la sua proprietà,
Il marchio registrato Max Camerette registrato all’ufficio marchi e brevetti delle Camere di Commercio di Torino, può pertanto essere venduto, concesso in licenza a terzi per la totalità o anche per una parte di prodotti o servizi. Nel caso di marchio dato in licenza, il titolare del marchio mantiene la sua proprietà,
Il marchio registrato Max Camerette registrato all’ufficio marchi e brevetti delle Camere di Commercio di Torino, può pertanto essere venduto, concesso in licenza a terzi per la totalità o anche per una parte di prodotti o servizi. Nel caso di marchio dato in licenza, il titolare del marchio mantiene la sua proprietà.
Il Marchio Max Camerette fu registrato nel 2005
Il marchio è un bene immateriale giuridicamente previsto e disciplinato e in quanto tale il titolare ne può disporre con atti di volontà / giudiziari in base alle sue esigenze e al suo interesse: può pertanto essere venduto, concesso in licenza a terzi per la totalità o anche per una parte di prodotti o servizi. Nel caso di marchio dato in licenza, il titolare del marchio mantiene la sua proprietà, ma acconsente alla sua utilizzazione da parte di altre imprese dietro pagamento di royalties. In certi tipi di contratto, il licenziante mantiene un certo grado di controllo sul licenziatario, onde assicurare il mantenimento di un determinato livello di qualità. Generalmente, le licenze di marchio sono concesse nel quadro di contratti più vasti, come gli accordi di franchising (nei quali il franchisor consente al franchisee/affiliato di utilizzare un “pacchetto” commerciale che include non solo l’utilizzo del marchio, ma anche know-how, servizi al consumatore, software, decorazione degli interni, ecc.) o i contratti di licenza di altri diritti legati alla Proprietà Intellettuale (brevetti, know-how e fornitura delle informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di un dato prodotto).
La licenza inoltre può essere esclusiva o non esclusiva e relativa alla totalità o a parte del territorio dello Stato. In caso di licenza non esclusiva, il licenziatario deve obbligarsi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato, con lo stesso marchio, dal titolare o da altri licenziatari. In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio, pena la relativa decadenza, non deve derivare inganno in merito a quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.
Pur non essendoci alcun obbligo (il CPI italiano indica che un marchio può essere venduto o ceduto indipendentemente dall’impresa che lo possiede), è interesse del nuovo titolare dei diritti del marchio presentare all’UIBM un’istanza di trascrizione, unitamente a una copia del contratto di acquisizione dei diritti (o un suo estratto): le trascrizioni non sono infatti obbligatorie ma hanno efficacia dichiarativa dell’opponibilità a terzi.
La domanda di trascrizione può essere presentata da una delle parti del rogito, ovvero dal vecchio o dal nuovo proprietario/titolare del marchio. Se il marchio è stato venduto, il proprietario del marchio contenuto nell’atto deve essere la stessa persona riportata come tale nel registro nazionale dei marchi. Pertanto, se il marchio è stato venduto più volte, l’acquirente deve assicurarsi che tutti i proprietari precedenti siano stati inseriti nel registro, e che non vi sia alcuna discontinuità. Se ciò è avvenuto, occorre registrare tutti i contratti di trasmissione della proprietà.
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