I BENI SACRI BIBLIO POLITO
I BENI SACRI BIBLIO POLITO
- ASPETTI GUIRIDICI DEL PATRIMONIO DI INTERESSE RELIGIOSO
Il contesto italiano risulta essere poco confrontabile con altri contesti europei ed extraeuropei in
quanto la consistenza e le caratteristiche storico-artistiche (uniche nel loro genere, tanto da essere
motivo di attrazione turistica mondiale) del patrimonio religioso non hanno eguali.
Il numero di Diocesi presenti sul territorio italiano risulta essere 227, suddivise in circa 26.000
parrocchie con un totale approssimativo di 100.000 chiese34. Di notevole importanza risultano essere
gli istituti di Vita consacrata diffusi sul territorio. La tematica risulta essere molto delicata, in quanto
per sviluppare un processo di tutela adeguato, ma soprattutto funzionale, è necessario utilizzare
strumenti per verificare sia la catalogazione, sia le condizioni di conservazione dei beni stessi. Sotto
il profilo giuridico risulta necessario provvedere a verificare il loro regime di appartenenza.
Esistono svariate definizioni che definiscono il complesso di questi beni: comunemente è utilizzato il
termine “patrimonio architettonico religioso” giuridicamente riconducibile alla più ampia definizione
di “bene culturale di interesse religioso”.
Il Codice Civile italiano, nella normativa relativa agli edifici di culto, rinvia indirettamente al diritto
della Chiesa. Non si intende espressamente dire che vi sia analogia nella disciplina dei suddetti beni,
ma nello specifico si afferma che ogni edificio che sia destinato al culto per il diritto canonico, lo è
anche per il diritto statale ai fini di una regolamentazione civile35
.
Nessuna norma statale opera esplicitamente o implicitamente tale rinvio: le norme canoniche sono
dal diritto italiano “riconosciute in via indiretta”, cioè supposte come esistenti nel momento in cui “il
processo di loro attuazione si compie e si iniziano le situazioni che il diritto italiano intende
regolare”36. Non vi è trasposizione di disciplina giuridica da uno all’altro ordinamento, ma la
“deputatio ad cultum” operata dall’autorità ecclesiastica costituisce solo il presupposto di fatto
necessario allo Stato per farne derivare conseguenze di diritto civile”. Risulta quindi innegabile che
per determinare quando un edificio sia sacro si debba guardare necessariamente all’ordinamento
della Chiesa Cattolica.
Il termine “edifici di culto” tuttavia deriva dal linguaggio civile e concordatario ed è del tutto
sconosciuto al codice di diritto canonico, che usa i termini di “chiesa” e di “luogo” sacro.
2.1 Definizione di bene ecclesiastico
Il patrimonio ecclesiastico è l’insieme di tutti i beni di cui la Chiesa si serve per perseguire i propri fini.
Non esiste una precisa definizione legislativa dello stesso, ma il legislatore talvolta fa uso di questa
34 L. Bartolomei, A. Longhi, F. Radice, C. Tiloca, Italian debates, studies and experiences concerning reuse projects of
dismissed religious heritage, pp. 11 e ss.
35 D. Barillaro, Nozione giuridica di edificio destinato al culto, Società tipografica modenese, Modena, 1959, pp. 20 e ss.
36 V. Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 1955, p. 107.23
locuzione e pertanto risulta essere necessario chiarirne il significato37
. In dottrina sono stati elaborati
tre criteri in base ai quali identificare i beni ecclesiastici:
- Criterio dello scopo: rientrano tutti i beni che, per volontà di chi può disporne, vengono
destinati a funzioni ecclesiastiche, indipendentemente dal fatto che siano o meno di proprietà
di enti ecclesiastici; - Criterio dell’appartenenza: rientrano tutti i beni appartenenti ad enti ecclesiastici, sia quelli
direttamente destinati a funzioni ecclesiastiche (beni finali), sia quelli che non lo sono (beni
strumentali); - Criterio della sfera giuridica: rientrano tutti i beni sui quali lo Stato riconosce alla Chiesa
determinati poteri, sia o meno proprietaria dei beni stessi.
Il patrimonio ecclesiastico non riguarda solamente i beni di proprietà della Chiesa, né può essere
riferito a tutti i beni destinati a funzioni di culto, perché così facendo verrebbero automaticamente
inclusi anche i beni di proprietà privata. Di conseguenza il patrimonio ecclesiastico si definisce come
l’insieme di quei beni mobili o immobili che l’ordinamento statuale riconosce come sottoposti al
potere dell’autorità ecclesiastica, anche qualora questi siano di proprietà di terzi, per il
raggiungimento dei propri fini38
.
I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico possono essere distinti in: - Beni sacri: sono direttamente destinati al culto; possono essere sia mobili che immobili ed
acquistano carattere sacro tramite il rito di consacrazione, costituito dalla benedizione della
cosa39; - Beni temporali: beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla Chiesa per
soddisfare le sue necessità materiali40
.
Ai sensi dell’art. 831 del Codice civile, “gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico,
anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per
effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che
li riguardano”.
L’art. 831 non conferisce rilievo giuridico al carattere sacro imposto, ma considera il fatto che
l’edificio sia effettivamente destinato all’esercizio pubblico del culto cattolico, in quanto bene
strumentale al soddisfacimento di interessi religiosi diffusi nella generalità indistinta dei fedeli. Tale
37 La legislazione canonica (can. 1254 c.d.c.) attribuisce alla Chiesa cattolica il diritto nativo, indipendentemente dal potere
civile, di acquistare, possedere, amministrare, alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri: ordinare
il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro
e di carità, specialmente a servizio dei poveri.
38 F. Del Giudice, Compendio di diritto ecclesiastico Vol. 32/1, Edizioni Simone, Roma, 2016, pp. 34-35
39 Per quanto riguarda i beni sacri, particolare importanza hanno le chiese. Con il nome di «chiesa» si intende (così
testualmente il can.1214 cod. dir. can.) «un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare
ed esercitare pubblicamente tale culto».
40 Per quanto riguarda i beni temporali, il Concordato del 1929 abolì tutte le restrizioni precedentemente previste per la
Chiesa in ordine al possesso di beni materiali.