Luglio 4, 2018

Fondazione Ordine del Mauriziano le attivita’ culturali; vigila un comitato di cui :uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall’Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell’Ente Ordine Mauriziano.

Fondazione Ordine del Mauriziano le attivita’ culturali; vigila un comitato di cui :uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall’Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell’Ente Ordine Mauriziano.

Art. 2.
           Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano
  1.  E'  costituita  la  Fondazione  Ordine  Mauriziano  con sede in
Torino, di seguito denominata: «Fondazione».
  2.  Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione
dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 1, e' trasferito
alla  Fondazione  di  cui  al comma 1, ((sulla cui gestione vigila un
comitato  costituito  da  cinque  membri  di  cui:  uno  nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del
comitato;  uno  nominato  dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali; uno nominato dalla
regione  Piemonte;  uno  nominato dall'Ordinario diocesano di Torino.
Gli  eventuali  oneri  per  il funzionamento di detto comitato sono a
carico  della  gestione  dell'Ente  Ordine  Mauriziano.  Il  comitato
presenta  una  relazione  annuale  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  che  provvede alla trasmissione alle competenti commissioni
parlamentari.))
  3.  La  Fondazione  succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi,
ivi  compresi  quelli  contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto, con esclusione dei
rapporti  di  lavoro  relativi al personale impegnato nelle attivita'
sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie
e  creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore
a  quella  di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue
nei   contratti  di  somministrazione  di  beni  e  servizi  connessi
all'esercizio  delle attivita' svolte nei presidi di cui all'articolo
1,  comma  1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione
delle  obbligazioni  pecuniarie  sorte  dai suddetti contratti per le
prestazioni  e  le  forniture  eseguite  anteriormente  alla  data di
entrata in vigore del presente decreto.
  4.  La  Fondazione  ha  lo  scopo di gestire il patrimonio e i beni
trasferiti   ai  sensi  del  comma  2,  nonche'  di  operare  per  il
risanamento  del  dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  mediante  la
dismissione  dei  beni  del  patrimonio  disponibile  trasferito, nel
rispetto  delle  disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a
9,  del  Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare
e  valorizzare il patrimonio culturale di sua proprieta' nel rispetto
delle disposizioni previste dal Codice stesso.
((  5.  La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni
indicati  nella  allegata tabella A, che costituisce parte integrante
del  presente  decreto,  partecipa  all'atto costitutivo e approva lo
statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi', il
Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, la regione Piemonte,
nonche'  altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e
privati   interessati,   che   avra'  lo  scopo  di  provvedere  alla
conservazione,  alla  manutenzione, al restauro e alla valorizzazione
del  patrimonio  culturale  di  pertinenza  sabauda  esistente  nella
regione Piemonte.))
  6.  I  terreni  ricompresi  nel  perimetro  del  Parco  naturale di
Stupinigi,  come  individuato  dalla  legge  della  regione  Piemonte
14 gennaio   1992,   n.  1,  sono  sottoposti  alla  tutela  prevista
dall'articolo  45  del  Codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
((  6-bis.   Ai  sensi  dell'articolo  831  del  codice  civile,  per
l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza
incompatibilita' con la destinazione culturale del bene medesimo.))
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i
Ministri  dell'economia  e  delle finanze e per i beni e le attivita'
culturali,  e'  approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma
1,  ((previo  parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari da
esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.))

Riferimenti normativi:
    -  L'art.  12, commi da 1 a 9, del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'art.  10  della  legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  24 febbraio  2004,  n.  45,  S.O.,  e' il
seguente:
    «Art.  12  (Verifica  dell'interesse  culturale).  -  1.  Le cose
immobili  e  mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di
autore  non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione  risalga  ad oltre
cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo
fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
    2.  I  competenti  organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta
formulata  dai  soggetti  cui  le  cose  appartengono e corredata dai
relativi  dati  conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse
artistico,  storico,  archeologico  o etnoantropologico nelle cose di
cui  al  comma  1,  sulla  base  di  indirizzi  di carattere generale
stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
    3.  Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma
2   e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle  relative  schede
descrittive.  I  criteri  per  la  predisposizione  degli elenchi, le
modalita'  di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di
elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto  con  l'Agenzia  del  demanio  e, per i beni immobili in uso
all'Amministrazione   della  difesa,  anche  con  il  concerto  della
competente  direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero
fissa,   con   propri  decreti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
predisposizione  e  la  presentazione  delle richieste di verifica, e
della  relativa  documentazione  conoscitiva,  da  parte  degli altri
soggetti di cui al comma 1.
    4.  Qualora  nelle  cose  sottoposte  a  schedatura non sia stato
riscontrato  l'interesse  di  cui  al  comma 2, le cose medesime sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
    5.  Nel  caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti
al  demanio  dello  Stato,  delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali,  la  scheda  contenente i relativi dati e' trasmessa ai
competenti  uffici  affinche'  ne  dispongano  la sdemanializzazione,
qualora, secondo le valutazioni dell'Amministrazione interessata, non
vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
    6.  Le  cose  di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le
quali  si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione  sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice.
    7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico
o   etnoantropologico,   effettuato  in  conformita'  agli  indirizzi
generali  di  cui  al  comma  2,  costituisce  dichiarazione ai sensi
dell'art.  13  ed  il  relativo  provvedimento e' trascritto nei modi
previsti  dall'art.  15,  comma 2.  I  beni  restano  definitivamente
sottoposti alle disposizioni del presente titolo.
    8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto   di   verifica   con   esito   positivo,  integrate  con  il
provvedimento  di  cui  al  comma  7,  confluiscono  in  un  archivio
informatico  accessibile  al Ministero e all'agenzia del demanio, per
finalita'   di   monitoraggio   del   patrimonio   immobiliare  e  di
programmazione   degli   interventi   in  funzione  delle  rispettive
competenze istituzionali.
    9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano alle cose
di  cui  al  comma  1  anche qualora i soggetti cui esse appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
    -  La legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, recante
«Istituzione  del  Parco  naturale  di  Stupinigi», e' pubblicata nel
bollettino ufficiale della regione 22 gennaio 1992, n. 4.
    -  L'art.  45  del  sopra  citato Codice dei beni culturali e del
paesaggio e' il seguente:
    «Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il Ministero ha
facolta'  di  prescrivere  le  distanze,  le  misure e le altre norme
dirette  ad  evitare  che sia messa in pericolo l'integrita' dei beni
culturali  immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne
siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
    2.  Le  prescrizioni  di cui al comma 1, adottate e notificate ai
sensi  degli  articoli 46  e  47, sono immediatamente precettive. Gli
enti  pubblici  territoriali  interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.».
    - L'art. 831 del codice civile recita:
    «Art.  831 (Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto). I
beni  degli  enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente
codice  in  quanto  non e' diversamente disposto dalle leggi speciali
che li riguardano.
    Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico,
anche  se  appartengono  a privati, non possono essere sottratti alla
loro  destinazione  neppure per effetto di alienazione, fino a che la
destinazione stessa non sia cessata in conformita' delle leggi che li
riguardano.».

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