Art. 2.
Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. E' costituita la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in
Torino, di seguito denominata: «Fondazione».
2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione
dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 1, e' trasferito
alla Fondazione di cui al comma 1, ((sulla cui gestione vigila un
comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del
comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato dalla
regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino.
Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a
carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato
presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni
parlamentari.))
3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi,
ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla
data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei
rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attivita'
sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie
e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore
a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue
nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi
all'esercizio delle attivita' svolte nei presidi di cui all'articolo
1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione
delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le
prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni
trasferiti ai sensi del comma 2, nonche' di operare per il
risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data
di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la
dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel
rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a
9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare
e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprieta' nel rispetto
delle disposizioni previste dal Codice stesso.
(( 5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni
indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante
del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo
statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi', il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, la regione Piemonte,
nonche' altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e
privati interessati, che avra' lo scopo di provvedere alla
conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione
del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella
regione Piemonte.))
6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di
Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte
14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista
dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(( 6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per
l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza
incompatibilita' con la destinazione culturale del bene medesimo.))
7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attivita'
culturali, e' approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma
1, ((previo parere delle competenti commissioni parlamentari da
esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.))
Riferimenti normativi:
- L'art. 12, commi da 1 a 9, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., e' il
seguente:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le cose
immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo
fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta
formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai
relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di
cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma
2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede
descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le
modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di
elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso
all'Amministrazione della difesa, anche con il concerto della
competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero
fissa, con propri decreti i criteri e le modalita' per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e
della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri
soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato
riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti
al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai
competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione,
qualora, secondo le valutazioni dell'Amministrazione interessata, non
vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le
quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi
generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi
dell'art. 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi
previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente
sottoposti alle disposizioni del presente titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il
provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio
informatico accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per
finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di
programmazione degli interventi in funzione delle rispettive
competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose
di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
- La legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, recante
«Istituzione del Parco naturale di Stupinigi», e' pubblicata nel
bollettino ufficiale della regione 22 gennaio 1992, n. 4.
- L'art. 45 del sopra citato Codice dei beni culturali e del
paesaggio e' il seguente:
«Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il Ministero ha
facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme
dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' dei beni
culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne
siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai
sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli
enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.».
- L'art. 831 del codice civile recita:
«Art. 831 (Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto). I
beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente
codice in quanto non e' diversamente disposto dalle leggi speciali
che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico,
anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla
loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la
destinazione stessa non sia cessata in conformita' delle leggi che li
riguardano.».