Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico,
anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla
loro destinazione neppure per effetto di alienazione.
- L'art. 831 del codice civile recita:
«Art. 831 (Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto). I
beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente
codice in quanto non e' diversamente disposto dalle leggi speciali
che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico,
anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla
loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la
destinazione stessa non sia cessata in conformita' delle leggi che li
riguardano.».