Chiesa Sant’Antonio di Ranverso.Segnala altresì che nello Statuto dell’Ordine Mauriziano è prevista la presenza della Diocesi di Torino,
Chiesa Sant’Antonio di Ranverso.Segnala altresì che nello Statuto dell’Ordine Mauriziano è prevista la presenza della Diocesi di Torino,
IN SEDE REFERENTE
(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con l’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.
Il senatore EUFEMI (UDC) dichiara che con il provvedimento d’urgenza all’esame si procede a disciplinare l’Ordine Mauriziano con eccessiva leggerezza e approssimazione, ignorando sia il dibattito che si svolse in Assemblea costituente sulla XIV disposizione finale, sia le sentenze in materia della giurisdizione amministrativa: da questi atti emerge una qualificazione dell’Ordine Mauriziano quale ente unitario che svolge compiti inerenti l’assistenza sanitaria, la beneficenza, l’istruzione e il culto, come espressamente previsto dal suo statuto. La tutela che la XIV disposizione assicura all’Ordine Mauriziano deve intendersi, alla luce degli atti richiamati, come volta ad impedire una riduzione dei suoi compiti e delle sue finalità: la formula utilizzata dalla Carta costituzionale richiama infatti a suo avviso in modo sintetico tutti i fini statutariamente attribuiti all’Ordine, precludendo quindi al legislatore ordinario la possibilità di sottrarre i suoi beni dalle finalità cui li destina lo statuto stesso.
Esprime la propria contrarietà alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché al prefigurato spostamento del potere nella materia in esame dal Ministero dell’interno al Ministero per i beni culturali, mentre ritiene che le misure previste dall’articolo 3 siano condivisibili. Segnala altresì che nello Statuto dell’Ordine Mauriziano è prevista la presenza della Diocesi di Torino, mentre un’analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge all’esame; perplessità desta inoltre l’assenza di indicazioni in merito all’apporto della Regione Piemonte alla Fondazione Mauriziana, cui partecipa, a fronte del trasferimento di beni da parte dell’Ordine Mauriziano. Ritiene comunque indispensabile accertare le responsabilità di coloro che hanno condotto l’Ordine Mauriziano di Torino a un così ingente debito, tanto più grave in quanto il suo bilancio fino al 1995 era in attivo.
Dopo aver segnalato che i vincoli imposti dal Codice dei beni culturali non impediranno probabili speculazioni, osserva come per il risanamento economico dell’Ordine Mauriziano sia preferibile una convenzione con la Regione; esprime ancora una volta la propria forte contrarietà al decreto-legge in esame, che a suo avviso presenta inequivoci profili di violazione della Carta costituzionale.
Interviene il senatore SCARABOSIO (FI) che osserva come la Fondazione Mauriziana viene istituita per legge al solo scopo di ripianare la situazione debitoria: alcuni dei beni che le saranno conferiti non saranno alienati, perché destinati ad essere successivamente concessi in uso alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda, di cui all’articolo 2, comma 5, alla quale partecipano il Ministero per i beni culturali, la Regione Piemonte, nonché altri enti pubblici e privati. Ribadisce l’opportunità delle disposizioni in esame, senza le quali sono concretamente impossibili le alienazioni necessarie al ripianamento dalla situazione debitoria, a causa dei provvedimenti di pignoramento in atto.