Marzo 1, 2022

Cambiare casa metrature

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TITOLO VI CANI

Art. 18 – Attività motoria e rapporti sociali. 1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, un’opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie. 2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 20. Art. 19 – Divieto di detenzione a catena. 1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Art. 20 – Dimensioni dei recinti. 1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. Art. 21 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. 2. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola. 3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 22 – Anagrafe canina 1. Chiunque intende detenere a qualsiasi titolo un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. 2. Sono vietate la cessione, la vendita e il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non identificati. 3. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani, provvedono entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell’ASL. 4. I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip. 5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell’ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell’animale, entro 15 giorni la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione. 6. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni alla Polizia Municipale. Art. 23 – Aree e percorsi destinati ai cani. 1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, dovranno essere individuati, in tutti i quartieri cittadini, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette ecc 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti. Art. 24 – Accesso negli esercizi pubblici. 1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. 2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l’accesso agli animali domestici, salvo che l’esercizio sia dotato di area all’uopo attrezzata esclusivamente. Art. 25 – Obbligo di raccolta degli escrementi. 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti per RSU. 3. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.

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