ammortamento dei beni
ammortamento dei beni
LA DISCIPLINA FISCALE SI ADEGUA A QUELLA CIVILISTICA –
L’ammortamento va interrotto se i beni non sono utilizzabili
In caso di interruzione dell’ammortamento civilistico la disciplina fiscale si “adegua” a quella civilistica, in ossequio al principio della previa imputazione dei componenti negativi al conto economico. Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 21239 del 13 settembre 2017, che ha accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale l’ammortamento deve essere sospeso nei periodi d’imposta in cui il bene non è utilizzato.
La questione concerne i beni obsoleti o comunque non più utilizzati o utilizzabili nel processo produttivo ma che vengono, ciò nonostante, mantenuti nel compendio aziendale.
Quando il bene sarà successivamente eliminato dal processo produttivo (o ceduto a terzi), il costo fiscalmente non ammortizzato concorrerà, naturalmente, alla formazione del reddito d’impresa (ovvero della plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione).
La disciplina contabile
Il principio OIC 16 stabilisce, nel paragrafo 57, che l’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Nei paragrafi 79 e 80 è, invece, contenuta la disciplina dei cespiti destinati alla vendita e dei beni non più utilizzabili. Al riguardo è stabilito che:
– i beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. Si ricorda che le immobilizzazioni materiali destinate all’alienazione devono essere riclassificate in un’apposita voce (preceduta da numero romano) da iscrivere nell’attivo circolante, ai sensi dell’art. 2423-ter, comma 3, c.c. e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 9, c.c.;
– la disciplina in tema di cespiti destinati alla vendita si applica anche ai cespiti obsoleti e in generale ai “cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente”. Tali beni devono essere valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, “oltre a non essere più oggetto di ammortamento”.
Nel paragrafo 62 è, altresì, affermato che il valore residuo dell’immobilizzazione – inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche che per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte – deve essere rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. Tale valore va considerato al netto dei presumibili costi di rimozione.
È stato, in particolare, precisato che “l’ammortamento va interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile”.
Nell’ultima versione del principio contabile è stata eliminata la previsione secondo cui l’ammortamento va sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo.
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Sì, è corretto. In italiano antico, il termine “ranverso” deriva dall’espressione latina “cum inversum”, che significa “quando al contrario” o “al contrario di quando”.