Novembre 3, 2024

Aboliti gli ordini nati nel 1573 la legge Italiana nel 2004 stabilisce che ASOM rimane ente ospedaliero e subentra FOM

Aboliti gli ordini nati nel 1573 la legge Italiana nel 2004 stabilisce che ASOM rimane ente ospedaliero e subentra FOM

PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE FOM

La Fondazione Ordine Mauriziano, istituita con d.l. 19 novembre 2004, n. 277, convertito in l. 21 gennaio 2005, n. 4, è erede del patrimonio dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nato nel 1573 per volere di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, dalla fusione dell’Ordine cavalleresco e religioso di San Maurizio (Ripaille – Chablais, 1434) con l’Ordine per l’assistenza ai lebbrosi di San Lazzaro (Gerusalemme, 1090). L’Ordine Mauriziano è contemplato dalla Carta costituzionale – XIV disposizione transitoria e finale – che, abolendo ordini cavallereschi e nobiliari, stabilisce che l’OM “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. Successivamente, la legge 5 novembre 1962, n. 1596, ha riaffermato la conservazione dell’organismo come “ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti di beneficenza, di istruzione e di culto”, gli ha attribuito personalità giuridica di diritto pubblico e lo ha sottoposto all’alto patronato del Presidente della Repubblica e alla vigilanza del Ministro dell’interno. Con d.l. 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, con l. 21 gennaio 2005 n. 4, l’Ordine Mauriziano, a motivo della grave esposizione finanziaria, è stato scisso in due soggetti: 1) l’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino” (di seguito ASOM), conservata come ente ospedaliero, costituito dai presidi ospedalieri Umberto I° di Torino e dall’Istituto per la per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, e destinata – libera da debiti – all’inserimento nell’ordinamento sanitario regionale: 2) la Fondazione Ordine Mauriziano (FOM), istituita con lo scopo di gestire il patrimonio e i beni già dell’Ordine a essa trasferiti (terre, immobili, beni culturali), ad esclusione dei due presidi ospedalieri sopra indicati, e di sanare anche attraverso la dismissione dei beni disponibili il dissesto che aveva dato origine all’intervento del legislatore. In particolare, l’art. 2, co. 2, del d.l. n. 277/2004 ha sottoposto la FOM alla vigilanza di “un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell’interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall’Ordinario diocesano di Torino”. Inoltre, lo stesso art. 2, al comma 5, ha previsto che “La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all’atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla

conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte”. Nel 2005, la FOM è stata qualificata dalla Corte dei conti come organismo di diritto pubblico (non già, quantomeno non immediatamente, come “ente pubblico”), avuto riguardo al suo fine di interesse generale, non commerciale o industriale, al suo patrimonio pubblico (ereditato da ente pubblico) e alla nomina pubblica dei suoi amministratori (cfr. C. conti, Sez. Giur. Reg. Piemonte, l° settembre 2005, n. 223). Stante il perdurare del dissesto finanziario, nel 2007 la FOM è stata assoggettata alla disciplina commissariale speciale di cui all’articolo 30 del d.l. 1° ottobre 2007, n.159, convertito in l. 29 novembre 2007, n. 222, con applicazione delle disposizioni della legge fallimentare sulla liquidazione coatta amministrativa. Una volta esaurita la procedura concorsuale e dopo la pronuncia il Tribunale di Torino che, con provvedimento del 18 aprile 2012, ha dichiarato l’esdebitazione della Fondazione e la cancellazione di qualsiasi gravame sul patrimonio disponibile residuato dalla liquidazione, alla FOM è rimasto l’adempimento dello scopo istitutivo volto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, da realizzare secondo adeguate regole organiche e attraverso l’adozione di uno Statuto, attualmente in fase di elaborazione, come previsto dal richiamato art. 2, co. 5, del citato d.l. 277/2004, da parte dei medesimi commissari che hanno portato all’esdebitazione, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso dei lavori preparatori del citato Statuto sono, tuttavia, emerse delle criticità conseguenti alle difficoltà rinvenute nell’individuazione dell’esatta natura giuridica della Fondazione e dell’amministrazione competente per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul suo operato. Ebbene, con parere n. 79 del 21/01/2016, la Sezione I, del Consiglio di Stato ha ritenuto che la Fondazione Ordine Mauriziano ha personalità giuridica di diritto pubblico, nel sottostante interesse generale rappresentato dalla salvaguardia del patrimonio storico, culturale e religioso di pertinenza sabauda, ereditato dallo Stato repubblicano. La FOM, per la sua natura di organismo pubblico, è dunque soggetta al controllo successivo della Corte di conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio, e – sempre in forza del parere citato – è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale per lo svolgimento delle specifiche attività si avvale, quando necessario, del concorso dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e per i beni e le attività culturali. FOM è censita sul sito www.indicepa.gov.it come: – tipologia “pubbliche amministrazioni”; – categoria “ente pubblico non economico”.

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