UFFICIO METRICO PROVINCIALE PIEMONTESE 1860 – 1999 DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE (2) All’indomani dell’unità d’Italia, con legge n. 132 del 28 luglio 1861, venne riorganizzato l’intero sistema metrico nazionale. L’articolo 6 prevedeva “Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto reale incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi”. L’articolo 7 del R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 sancisce “Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelle provinciali”. L’ Ufficio metrico è operante come ufficio periferico del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato fino al 31 dicembre 1999, data a partire dalla quale tutti gli Uffici metrici provinciali sono stati assegnati alle Camere di commercio delle rispettive province, in attuazione del decentramento di funzioni e strutture dello Stato ed Enti Locali, previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Dal gennaio 2000 l’Ufficio metrico o Ufficio di metrologia legale è operante presso la Camera di commercio di Torino . L’Ufficio metrico provinciale è la struttura tecnico – amministrativa, che ha il compito sul territorio, tramite la verifica prima e periodica degli strumenti di misura, di garantire l’esattezza della misurazione, tutelando nel contempo la fede pubblica. Gli Uffici metrici svolgono compiti di controllo, verifica e sorveglianza nel campo della metrologia seguendo provvedimenti e normative di omologazione nazionale atte a realizzare la tutela dei consumatori e la trasparenza del mercato. A tutela del consumatore finale, l’Ufficio ha anche compiti di autorizzazioni, verifica e controlli in materia di metalli preziosi e prodotti preconfezionati in quantità nominali prefissate. Gli strumenti interessati dalla metrologia legale sono: bilance da banco, pese con carico sospeso stadere, ponte per automezzi.